Cassazione Civile, Ordinanza n. 27439/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva riclassato un'unità immobiliare, inizialmente censita come C/2 e dichiarata rurale, nella categoria A/2, ritenendola dotata di caratteristiche abitative. La contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto il ricorso. La CTR della Toscana aveva confermato l'annullamento, rilevando che la trasformazione edilizia non aveva mutato la destinazione rurale e che una parte dell'immobile conservava la funzione di magazzino, mentre la restante parte era stata solo parzialmente e temporaneamente adibita ad alloggio per disabili, circostanza ritenuta incompatibile con l'attribuzione della categoria A/2. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 9 del d.l. 557/1993 e degli allegati B e C al d.m. 16784/2012, sostenendo che la norma distingue tra fabbricati strumentali rurali e porzioni di immobili destinate ad abitazione, da censire autonomamente in categoria del gruppo A; secondo la ricorrente, l'immobile, pur utilizzato per agriturismo, presentava caratteristiche tipologiche di abitazione civile e andava quindi censito in A/2, essendo legittimo l'uso agrituristico. La resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha interpretato le norme catastali richiamate nel senso che la categoria D/10 riguarda le costruzioni strumentali all'attività agricola, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, quando non siano abitazioni; le porzioni di immobili destinate ad abitazione vanno invece censite autonomamente nel gruppo A. Ha ritenuto però che l'accertamento di fatto della CTR fosse insindacabile in cassazione e che, nel caso concreto, la porzione adibita ad alloggio per disabili fosse solo temporanea, mentre una parte significativa dell'immobile manteneva la funzione di magazzino. Poiché tale destinazione transitoria non integra una destinazione abitativa ai fini della classificazione A/2, il ricorso è stato rigettato con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
distingue tra ruralità delle costruzioni strumentali agricole e censimento autonomo delle porzioni destinate ad abitazione; il comma 3-ter riguarda l'attribuzione catastale del gruppo A alle porzioni abitative
art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993
non disciplina l'attribuzione catastale, ma il carattere di ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola, ivi compreso l'agriturismo
art. 9, comma 3-ter, d.l. 557/1993
"Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A"
si applica alle porzioni effettivamente destinate ad abitazione, a prescindere dall'utilizzo concreto
art. 1, comma 5, d.P.R. n. 139/1998
riconosce la categoria D/10 alle costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche
viene richiamato per individuare l'attività agricola cui si riferisce la disciplina sulla ruralità
richiamato per il deposito della memoria della controricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte osserva che l'esonero dell'Agenzia dal contributo unificato esime dall'attestazione prevista da tale norma
richiamato per la liquidazione delle spese secondo i parametri ministeriali
Massime di principio
- In materia catastale, la qualificazione di un immobile come D/10 o come categoria del gruppo A dipende dalla sua destinazione: le costruzioni strumentali all'attività agricola, comprese quelle agrituristiche, restano in D/10 se non hanno destinazione abitativa; le porzioni effettivamente destinate ad abitazione vanno censite autonomamente nel gruppo A.
- Il comma che disciplina la ruralità delle costruzioni strumentali non coincide con quello che regola il censimento catastale: il primo incide sul carattere rurale, il secondo sulla classificazione catastale delle porzioni abitative.
- Ai fini della classificazione catastale, non è sufficiente un uso transitorio o parziale come alloggio per ricondurre l'immobile alla categoria abitativa, se l'accertamento di merito evidenzia una destinazione non abitativa o solo temporanea.
- In sede di legittimità non è sindacabile l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla concreta destinazione funzionale dell'immobile, salvo vizi dedotti nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
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