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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16744/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita immobiliare rimasto inadempiuto dal promittente venditore. L'originario promissario acquirente aveva agito per ottenere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. con trasferimento coattivo della proprietà del bene, trascrivendo la citazione sul cespite. Successivamente il bene era stato acquistato da un terzo, intervenuto nel primo giudizio. Dopo un primo ciclo di giudizi di merito e cassazione con rinvio, la causa era proseguita in secondo grado. Parallelamente si era instaurato un secondo giudizio, avente ancora ad oggetto la domanda ex art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno. In questo secondo procedimento il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda; la corte d'appello, pur rigettando il gravame, aveva dichiarato la nullità della sentenza e del procedimento per essere stata la riassunzione disposta prima del passaggio in giudicato della sentenza definitiva della causa pregiudicante. Gli eredi dell'originario attore hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, articolando tre motivi. Il resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata completa della relata e delle ricevute di notificazione via PEC; un ulteriore controricorrente ha proposto ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso. Ha rilevato che i ricorrenti avevano dedotto la notificazione della sentenza impugnata via PEC, ma nel fascicolo non risultava depositata la copia autentica della decisione di secondo grado completa delle ricevute di invio e ricezione del messaggio PEC, né tali documenti erano rinvenibili nel fascicolo della controparte. Ha inoltre escluso che potesse applicarsi il principio che esonera dal deposito della sentenza notificata quando il ricorso sia proposto entro un intervallo inferiore al termine breve, poiché nella specie l'intervallo tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso era superiore. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso principale ai sensi dell'art. 369 c.p.c., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La norma è richiamata come base dell'azione per ottenere il trasferimento coattivo del bene promesso in vendita in caso di inadempimento del promittente venditore.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata completa della prova della notificazione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in conseguenza dell'improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si deduce la notificazione della sentenza impugnata, il ricorrente deve depositare la copia autentica della decisione completa della prova della notificazione, comprensiva delle ricevute del messaggio PEC se la notifica è avvenuta in via telematica.
  • La mancanza della prova documentale della notificazione non è sanata dal solo fatto che la notificazione sia allegata nel ricorso o che gli atti siano presenti in modo incompleto nel fascicolo.
  • L'esonero dal deposito della copia notificata della sentenza può operare solo se il ricorso è proposto in un intervallo temporale inferiore al termine breve; se tale intervallo è superiore, l'onere documentale resta integro.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese e l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo quando ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazioneEsecuzione in forma specifica ex art. 2932
IstitutiOnere della prova

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