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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39182/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva accolto solo parzialmente gli appelli dei contribuenti contro avvisi di accertamento e cartelle relative a rettifica del reddito d'impresa per Irpef, Iva e Irap dell'anno 2004. In fatto, l'Ufficio aveva contestato alla società e ad alcuni soci maggiori imponibili derivanti da operazioni economiche risalenti agli anni 2000-2001 e da ulteriori ricavi recuperati. I contribuenti avevano sostenuto, tra l'altro, che l'accertamento fosse nullo perché notificato al presunto legale rappresentante quando la società era già estinta e che un socio non fosse più tale dal 2007. La CTR aveva ritenuto opponibile ai terzi la mancata trascrizione dello scioglimento/cessazione e aveva affermato la responsabilità solidale del socio per obbligazioni sorte nel 2004. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la nota di credito era stata emessa oltre il termine annuale e che non era stata provata l'inesigibilità del credito né l'esistenza di procedure concorsuali o esecutive infruttuose; 2) violazione degli artt. 93 e 109 d.P.R. 917/1986, contestando la riduzione dei ricavi recuperati da 45.000 euro a 6.788 euro, sul presupposto che il resto fosse relativo a una cappella gentilizia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel caso di sopravvenuta inesigibilità del credito, l'art. 26 d.P.R. 633/1972 consente l'emissione della nota di variazione in diminuzione senza il limite di un anno previsto per altre ipotesi; ha inoltre precisato che il problema del termine per la detrazione Iva è distinto e non era stato specificamente devoluto. Ha dichiarato inammissibile il profilo sul difetto di prova dell'inesigibilità perché volto a contestare un accertamento di fatto senza adeguata censura motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di specificità, poiché l'Ufficio non aveva riprodotto o allegato l'atto impositivo necessario a verificare la portata della pretesa sui ricavi recuperati. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 633/1972

    Le note di variazione in diminuzione possono essere emesse senza limiti temporali nei casi di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, simili, ovvero per sopravvenuta inesigibilità del credito; il limite di un anno riguarda solo l'ipotesi di successivo accordo tra le parti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione dell'IVA si esercita secondo le regole e i termini previsti dalla norma; il recupero dell'imposta tramite nota di variazione va distinto dal momento in cui la detrazione può essere operata.

  • art. 93 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato come norma invocata nel motivo sull'imputazione dei ricavi, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità della censura.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    È richiamato come norma invocata nel motivo sull'imputazione dei ricavi, ma la Corte non entra nel merito per difetto di specificità della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del primo motivo, prospettato come violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di IVA, la disciplina delle note di variazione in diminuzione va distinta dal regime della detrazione: il termine annuale previsto dall'art. 26 d.P.R. 633/1972 opera solo per le ipotesi di accordo tra le parti, mentre nelle ipotesi di sopravvenuta inesigibilità del credito la variazione può essere emessa anche oltre tale termine.
  • Il diritto alla detrazione conseguente alla nota di variazione deve comunque essere esercitato nel rispetto dei termini propri dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, che decorrono dal momento in cui sorge il presupposto per la variazione.
  • Una censura che miri a contestare un accertamento di fatto del giudice di merito, come la sopravvenuta inesigibilità del credito, è inammissibile se non indica specificamente il vizio motivazionale o i fatti decisivi trascurati dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un errore sulla quantificazione di ricavi o sulla loro imputazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive o allega gli atti presupposti necessari a consentire il controllo della censura, in violazione del principio di specificità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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