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Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21980 - Corte di Cassazione

IVA- Accertamento e controlli - Art. 21, comma 2, DPR 633/1972 - Emissione di fatture generiche -Fattispecie -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla M & G s.r.l. l'irregolare compilazione delle fatture emesse negli anni 2001, 2002 e 2003 nei confronti di G. s.p.a., nelle quali le prestazioni erano descritte genericamente come "servizi professionali, magazzinaggio, trasporto, tenuta contabile, marketing e promozione vendite". Secondo l'Agenzia, tale descrizione non consentiva di individuare con precisione natura, qualità e quantità dei servizi fatturati, in violazione dell'art. 21, comma 2, n. 2, del D.P.R. 633/1972, e giustificava l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 471/1997.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'indicazione cumulativa e generica di attività molto diverse tra loro non soddisfacesse le finalità di trasparenza, conoscibilità e controllo previste dalla disciplina IVA. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo relativo alla contraddittorietà della motivazione. La sentenza della CTR Lombardia è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente e confermando quindi le sanzioni. La M & G s.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.000 euro, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972

    La fattura deve contenere l'indicazione della "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione".

    La fattura deve descrivere l'operazione in modo sufficientemente preciso da permettere all'Amministrazione finanziaria di identificarne l'oggetto e svolgere controlli effettivi. Non è sufficiente accorpare in un'unica voce attività eterogenee e genericamente denominate.

  • Art. 9, D.Lgs. 471/1997

    Prevede le sanzioni applicabili alle violazioni relative alla documentazione e alla registrazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, comprese le irregolarità nella compilazione delle fatture.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Disciplina, rispettivamente, il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello per omesso esame o vizio della motivazione su fatti decisivi.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, una volta cassata la sentenza, di decidere direttamente la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Le fatture devono indicare le prestazioni in modo specifico e comprensibile, distinguendo attività diverse per natura, contenuto e quantità.
  • Espressioni generiche come "servizi professionali", "marketing" o "servizi vari" non sono normalmente sufficienti se non accompagnate da elementi concreti che identifichino l'attività svolta.
  • La descrizione cumulativa di prestazioni eterogenee può rendere la fattura irregolare anche quando le prestazioni siano state realmente eseguite e il rapporto commerciale duri da molti anni.
  • La conoscenza personale o commerciale tra le parti non sostituisce i requisiti formali della fattura e non dispensa dall'obbligo di descrivere puntualmente l'operazione.
  • Per ridurre il rischio di sanzioni, è opportuno indicare per ciascun servizio la tipologia dell'attività, il periodo di riferimento, la quantità o i criteri di determinazione e, quando possibile, il relativo corrispettivo separato.

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