Cassazione Penale, Sentenza n. 3332/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Marsala (28/02/2018) con cui il ricorrente era stato condannato per furto (impossessamento di due barattoli di Nutella in data 13/09/2014). Il ricorso in Cassazione, proposto il 16/04/2021, deduceva cinque motivi: (1) violazione di legge per presunta non inammissibilità dell'atto di gravame (artt. 581 e 591 c.p.p. - motivo ai sensi dell'art. 606 lett. b) c.p.p.); (2) vizio di motivazione per contraddittorietà nella riserva del termine di 90 giorni ai sensi dell'art. 544, comma 3 c.p.p. (art. 606 lett. e)); (3) mancata assunzione di prova decisiva richiesta (documentazione relativa a richiesta di archiviazione e al provvedimento GIP di restituzione atti per applicazione art. 131-bis) (art. 606 lett. d)); (4) vizio di motivazione per non aver valutato la richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per acquisire quella documentazione (art. 606 lett. e)); (5) violazione di legge con riferimento all'art. 131-bis c.p., per mancata applicazione della causa di non punibilità in quanto la condotta sarebbe riconducibile a tentativo di furto (art. 606 lett. b)).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui il furto si era consumato: il ricorrente aveva occultato due barattoli e aveva superato il varco delle casse e l'uscita del supermercato prima di essere bloccato; l'intervento del direttore era avvenuto casualmente e non per un controllo preventivo costante, escludendo così il tentativo e l'applicabilità dell'art. 131-bis. È stata altresì rilevata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. La Corte ha osservato che la difesa non aveva contestato in modo specifico la ricostruzione fattuale del giudice di merito, limitandosi a riproporre conclusioni già svolte in primo grado; pertanto l'acquisizione della documentazione richiesta è stata ritenuta superflua. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 99 cod. pen., comma quarto
Norma richiamata nella rubricazione del reato contestato; non ulteriormente sviluppata nella motivazione della sentenza.
Norma base del reato di furto: la Corte ha ritenuto integrata la consumazione del furto, ricadendo la fattispecie nella previsione di tale articolo.
Circostanza aggravante ritenuta sussistente dal giudice di merito e richiamata dalla Corte, con effetto sul trattamento sanzionatorio.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente per censurare l'eventuale inammissibilità formale dell'atto di gravame; la Corte ha ritenuto invece che l'impugnazione non fosse adeguatamente fondata nei rilievi sostanziali.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, d, e)
Previsioni che individuano i motivi di ricorso in Cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge; mancata assunzione di prova decisiva; vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto manifestamente infondati tali motivi per carenza di specificità e per l'insussistenza dei presupposti per la riqualificazione del fatto.
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di estensione dei motivi di ricorso; la Corte ha osservato il rispetto dei limiti ma ha ritenuto i contenuti non idonei a sovvertire la ricostruzione di merito.
art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla riserva del termine di 90 giorni per motivare l'inammissibilità da parte della Corte territoriale; la censura è stata ritenuta priva di rilievo.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex lege: la Corte ha escluso la sua applicabilità perché ha ritenuto che il furto fosse già consumato (non configurabile il tentativo) e per la cornice edittale della fattispecie.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 conv. legge n. 176/2020 e art. 16 d.l. 228/2021
Riferimenti normativi richiamati in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; non incidono direttamente sulla decisione di merito qui descritta.
Massime di principio
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis non è applicabile se il furto è già consumato: indicatori tipici sono l'occultamento della refurtiva e l'uscita oltre il varco casse; se il soggetto ha già oltrepassato il punto di controllo e ha abbandonato il luogo con la cosa, il reato è consumato.
- Per far valere che si tratta di tentativo e non di furto consumato è necessario fornire argomentazioni specifiche e puntuali che incidano sulla ricostruzione fattuale del giudice di merito; mere riproposizioni delle conclusioni di primo grado sono insufficienti.
- In sede di impugnazione va contestato in modo concreto il contenuto del provvedimento impugnato (ricostruzione del fatto, valutazione probatoria, qualificazione giuridica); la mancata specificità può portare all'inammissibilità del ricorso.
- La richiesta di acquisizione di documenti o di riapertura dell'istruttoria può essere ritenuta superflua se il giudice di merito ha già valutato le circostanze fattuali in modo esaustivo e ne ha tratto conclusioni motivate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), quindi bisogna valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre gravame.
- Le circostanze aggravanti richiamate dal giudice di merito devono essere contestate con elementi specifici: senza tale contestazione la qualificazione aggravata del fatto tende a essere confermata in sede di legittimità.
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