Parere n. 838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal signor Mirko Davide Bruno contro il Ministero della giustizia, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e la Direzione Generale del personale e delle risorse e nei confronti di tutti gli altri candidati controinteressati 1. per l’annullamento: - dell’avviso del 4 aprile 2022, rubricato “Risultati prove scritte”, pubblicato sulla scheda di sintesi del sito https://www.giustizia.it, laddove disponga la sua esclusione dal “Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, a tempo indeterminato” indetto con decreto della Direzione Generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, emesso il 5 maggio 2020; - del successivo avviso datato 20 aprile 2022 e avente ad oggetto il “Calendario delle prove orali”, laddove non lo includa tra i candidati ammessi a sostenere gli esami orali; - dell’avviso, recante comunicazione circa la previsione di una nuova sessione straordinaria per lo svolgimento di una ulteriore seduta d’esame orale, pubblicato in data 15 luglio 2022; - della graduatoria provvisoria dei candidati ritenuti idonei alle prove scritte e quindi ammessi alle successive prove orali, nonché il verbale della riunione in cui la/e Commissione/i si è riunita per formare ed approvare la suddetta graduatoria; - dei verbali di svolgimento e correzione delle prove scritte, non conosciuti; - del verbale in cui sono riportati i criteri adottati per la correzione degli elaborati, anch’essi non conosciuti; - della graduatoria finale di merito, nonché del verbale di formazione ed approvazione della medesima, non ancora pubblicata su apposita sezione del sopraindicato sito del Ministero, seppur le prove siano ormai concluse; - di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale alla sua esclusione. 2. nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la nomina di nuova Commissione esaminatrice, in diversa composizione, che possa valutare nuovamente i suoi elaborati e, qualora sia rinvenuta illogicità o irragionevolezza manifesta nella decisione, o un mero errore materiale nella votazione, riammetterlo alla procedura concorsuale per poterla concludere con lo svolgimento delle relative prove orali; 3. nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento per danno ingiusto prodotto in conseguenza dell’irragionevole esercizio del potere di differimento (art. 3 legge 241/1990) e del conseguente ritardo nella soddisfazione dell’istanza di ostensione dei documenti richiesti nonché la condanna al risarcimento per l’ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2-bis della legge citata, con vittoria di spese e ad ogni effetto ed onere conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti di esclusione dalle prove orali di un concorso per quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario, con domanda cautelare e richieste risarcitorie
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’avviso del 4 aprile 2022 relativo ai risultati delle prove scritte, l’avviso del 20 aprile 2022 sul calendario delle prove orali, l’avviso del 15 luglio 2022 relativo a una sessione straordinaria, le graduatorie, i verbali delle prove scritte e della loro correzione, i criteri di valutazione e gli ulteriori atti connessi, deducendo violazione della disciplina sul procedimento amministrativo, dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza e correttezza, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e disparità di trattamento. Ha inoltre chiesto la rinnovazione della valutazione degli elaborati mediante nuova commissione, la riammissione alle prove orali e il risarcimento del danno da ritardo nell’accesso ai documenti e nella conclusione del procedimento. Nel corso del procedimento il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla sua trattazione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e il rimborso del contributo unificato.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della rinuncia formalizzata dal ricorrente, applicando il principio dispositivo anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L’istanza cautelare è stata assorbita. La richiesta di rimborso del contributo unificato è stata ritenuta inammissibile, poiché il ricorso straordinario ha natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente domande di annullamento di provvedimenti amministrativi, non domande di accertamento o di condanna.
Osservazioni
Rinuncia al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia formalizzata dal ricorrente e la dichiarazione di non avere più interesse alla trattazione impongono la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo anche nel ricorso straordinario.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è assorbita dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Rimborso del contributo unificato
La richiesta di rimborso del contributo unificato è inammissibile. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, è un rimedio impugnatorio finalizzato all’annullamento di atti amministrativi definitivi e non consente la proposizione di domande di accertamento o di condanna.
Norme richiamate
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
La disposizione configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio, proponibile per motivi di legittimità e diretto all’annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi; sono escluse domande autonome di accertamento e di condanna.
È stato richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, ma tale domanda non è stata esaminata nel merito a seguito della declaratoria di improcedibilità.
È stato richiamato dal ricorrente per la domanda di risarcimento del danno da ritardo, senza esame nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
È stato richiamato dal ricorrente in relazione al differimento dell’accesso e al ritardo nella soddisfazione dell’istanza di ostensione, senza esame nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso straordinario accompagnata dalla dichiarazione di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo proprio anche del rimedio giustiziale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura tipicamente impugnatoria e consente, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, esclusivamente l’introduzione di domande di annullamento di atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità.
- Nel ricorso straordinario non possono essere proposte autonomamente domande di accertamento o di condanna, comprese le pretese risarcitorie, in quanto estranee al petitum tipico del rimedio.
Impugnazione dell’esclusione da un concorso dirigenziale penitenziario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un candidato escluso dalle prove orali del concorso pubblico per quarantacinque posti di dirigente di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, indetto dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Il ricorso era diretto contro gli avvisi relativi ai risultati delle prove scritte e al calendario delle prove orali, le graduatorie, i verbali di svolgimento e correzione degli elaborati, i criteri di valutazione e gli ulteriori atti connessi.
Censure e domande proposte
Il ricorrente contestava la legittimità della valutazione delle prove scritte deducendo violazione della disciplina sul procedimento amministrativo, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, della trasparenza e del dovere di correttezza dell’amministrazione. Denunciava inoltre eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti e disparità di trattamento, nonché violazione della par condicio concorsorum.
Oltre all’annullamento degli atti impugnati, erano state formulate domande di natura restitutoria e risarcitoria, tra cui:
- la nomina di una nuova commissione esaminatrice per la rinnovazione della valutazione degli elaborati;
- la riammissione alla procedura concorsuale e lo svolgimento delle prove orali;
- il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento e nella soddisfazione dell’istanza di accesso ai documenti, con richiami agli artt. 3 e 2-bis della l. 241/1990 e all’art. 30 c.p.a.
Sviluppo del procedimento
Il Ministero della giustizia, nella relazione istruttoria del 30 novembre 2023, trasmessa al Consiglio di Stato il 5 dicembre 2023, aveva ritenuto il ricorso infondato e ne aveva chiesto il rigetto.
Successivamente, con comunicazione del 13 febbraio 2024, il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla trattazione dell’affare. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata l’improcedibilità del gravame e che gli fosse eventualmente rimborsato il contributo unificato.
Decisione sulla rinuncia
La Sezione ha ritenuto che la rinuncia, accompagnata dalla dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse, imponesse la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Consiglio di Stato ha precisato che il principio dispositivo trova applicazione anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La declaratoria di improcedibilità ha impedito l’esame nel merito delle censure relative alla valutazione delle prove scritte, alla composizione e all’operato delle commissioni, alla trasparenza dell’azione amministrativa e alle domande risarcitorie. L’istanza cautelare è stata conseguentemente assorbita.
Natura del ricorso straordinario e contributo unificato
La Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rimborso del contributo unificato. Il fondamento della decisione è individuato nell’art. 8 del d.P.R. 1199/1971, che configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio contro atti amministrativi definitivi, proponibile per motivi di legittimità.
Secondo il parere, il petitum proprio del ricorso straordinario consiste nell’annullamento del provvedimento amministrativo e nella sua eliminazione dall’ordinamento mediante una pronuncia caducatoria. Restano pertanto estranee al rimedio le autonome domande di accertamento e di condanna, comprese le domande risarcitorie formulate dal ricorrente.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza cautelare. La richiesta di rimborso del contributo unificato è stata dichiarata inammissibile.
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