Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società titolare di un complesso alberghiero, del silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate su un’istanza di revisione in autotutela della rendita catastale attribuita all’immobile, e separatamente dell’avviso di accertamento ICI per l’anno 2007 emesso dal Comune sulla base di quella rendita. La contribuente sosteneva che, nel classare l’immobile, non fossero state considerate le condizioni di ristrutturazione e la ridotta fruibilità delle camere imposta da provvedimenti amministrativi. In Cassazione la società deduceva: 1) errori sulla riunione dei ricorsi e violazione di legge, assumendo che i giudizi non avessero i presupposti per essere riuniti e che l’impugnazione del diniego di autotutela fosse autonomamente proponibile; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 23, comma 2, d.lgs. 546/1992, per asserita mancata valutazione dell’inammissibilità delle domande dell’Agenzia e omissione di pronuncia; 3) omesso esame e motivazione errata sull’ICI, per non avere la CTR considerato che l’avviso si fondava su una rendita catastale precedente e che la successiva richiesta di revisione avrebbe dovuto incidere sulla pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la riunione dei giudizi per il rapporto di pregiudizialità logica tra controversia sulla rendita catastale e controversia sull’ICI. Ha ribadito che il diniego, espresso o tacito, di autotutela su un atto impositivo ormai definitivo non è autonomamente impugnabile, salvo il sindacato sui soli profili di illegittimità del rifiuto con riguardo all’interesse generale. Ha inoltre escluso che sussistesse un vizio deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello, chiarendo che tale censura attiene semmai alla violazione dell’art. 112 c.p.c. Sul merito dell’ICI, la Corte ha affermato che la rendita catastale già definitivamente efficace al tempo dell’imposizione del 2007 restava il presupposto corretto per il calcolo dell’imposta, mentre le successive istanze di revisione non avevano efficacia retroattiva. La contribuente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di omesso esame di un motivo di appello non si sussume nel n. 5, ma semmai nella violazione dell’art. 112 c.p.c.; il n. 5 riguarda fatti storici decisivi, non le doglianze o i motivi di gravame.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione decisiva, perché esclude il vizio denunciato nei termini prospettati.
Il diniego di autotutela su un atto impositivo definitivo non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili.
art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992
Le risultanze catastali definitive hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la rendita è annotata negli atti catastali; la regola vale anche per la procedura DOCFA, salvo eccezioni.
Deve essere coordinato con l’art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992 nella determinazione della base imponibile ICI.
L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione di questa norma, non omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti del rigetto, la Corte dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la controversia sulla rendita catastale e quella sull’atto impositivo che su di essa si fonda possono essere riunite per la pregiudizialità logica tra i due giudizi; la riunione è processualmente corretta quando consente una decisione coerente sull’imposizione.
- Il diniego espresso o tacito di autotutela su un atto impositivo divenuto definitivo non è, di regola, autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992; il sindacato del giudice può investire solo l’eventuale illegittimità del rifiuto in relazione all’interesse generale, non la fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva.
- In sede di ricorso per cassazione, l’omessa pronuncia su un motivo di appello non va dedotta come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ma come violazione dell’art. 112 c.p.c.; il n. 5 presuppone un fatto storico, principale o secondario, non una domanda o una censura processuale.
- Ai fini ICI, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile va determinata sulla rendita catastale risultante dagli atti catastali al momento rilevante per l’imposta; le variazioni di rendita acquistano efficacia, in via generale, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla loro annotazione, anche se richieste dal contribuente tramite DOCFA.
- La regola di efficacia dal periodo d’imposta successivo non si applica, invece, alle mere correzioni di errori materiali di fatto imputabili all’Ufficio nel classamento originario, né alle variazioni derivanti da mutamenti di consistenza o destinazione denunciati dal contribuente, che operano dalla data della denuncia.
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