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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20250/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in detenzione di stupefacenti (art. 110 c.p. e 73 T.U. stupefacenti). Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che la droga fosse riconducibile esclusivamente al fratello Davide e che la sua eventuale responsabilità si riducesse a una connivenza non punibile. Inoltre chiedeva l'applicazione di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), sostenendo assenza di pericolo di fuga, rilevanza limitata delle esigenze probatorie e l'esiguità dei precedenti penali attuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame che aveva individuato elementi indizianti a carico del ricorrente: rinvenimento di 19 buste di "erba", materiale per confezionamento e strumenti di pesatura nell'armadio e sotto i due letti; quantitativo idoneo a ricavare un numero elevato di dosi; circostanza che rendeva implausibile la tesi che il ricorrente non dormisse nella camera dove la droga era trovata. La Corte ha confermato che tale quadro, unitamente ai numerosi precedenti penali gravi del ricorrente (condanne per stupefacenti, furti, rapina, evasioni e violazione della sorveglianza speciale), giustificava il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza di misure meno afflittive; ha altresì ritenuto congrua la considerazione che la detenzione della droga in casa la rendeva centro di deposito e confezionamento, con rischio di contatti con ambienti criminali che i domiciliari (anche con braccialetto) non avrebbero evitato. Condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione al reato (concorso). Nel caso, contestato il concorso nella detenzione di stupefacenti.

  • art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)

    Norma che sanziona la detenzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti; applicata quale titolo di reato per la detenzione della droga rinvenuta.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato il limite di motivazione e i modi di esposizione del ricorso in cassazione (sinteticità dei motivi).

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. (modificato dalla legge n. 47/2015)

    Principi sul giudizio delle esigenze cautelari: la gravità del reato non è l'unico elemento, possono essere valutate le modalità concrete della condotta e le circostanze per stimare il pericolo di recidiva o reiterazione.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Prevede strumenti elettronici di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico); la corte ha ritenuto che l'inidoneità della detenzione domiciliare comporti implicitamente l'inidoneità dell'uso del braccialetto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle spese del procedimento e alla condanna pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (formalità esecutive).

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato: la Cassazione verifica la coerenza, adeguatezza e logica della motivazione del giudice del riesame, non rifà il giudizio di merito.
  • La mera presenza dell'imputato nell'immobile o la sua conoscenza della detenzione di stupefacenti può non bastare a escludere il concorso: il concorso richiede almeno un apporto di tipo occultamento/custodia/controllo, ma il giudice può inferire tale apporto da circostanze concrete (quantità, modalità di occultamento, strumenti di confezionamento, posizione dei beni nella casa, contraddizioni sulle abitudini di vita).
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari rilevano non solo i precedenti e la gravità astratta del reato, ma anche la quantità di sostanza, le modalità del fatto e il rischio concreto di contatti con organizzazioni criminali: questi elementi possono giustificare la custodia in carcere rispetto ai domiciliari.
  • L'invocazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) va supportata da critiche specifiche e non generiche: la semplice riproposizione di fatti già valutati dal riesame senza censure di legittimità non è sufficiente ad ottenere l'annullamento in cassazione.
  • Un ricorso alla Cassazione che si limiti a ripetere motivazioni di merito già esaminate dal giudice del riesame, senza specifici vizî di legittimità, è suscettibile di inammissibilità e condanna alle spese.

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