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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27429/2021 del 08/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I contribuenti impugnavano la sentenza della CTR Liguria che aveva ritenuto legittimo l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" e, conseguentemente, dal beneficio fiscale connesso al mutuo contratto per l’acquisto. In fatto, uno dei contribuenti aveva acquistato in comproprietà un immobile usufruendo dell’agevolazione, poi aveva alienato la propria quota al coniuge e, entro un anno, aveva acquistato un secondo immobile ancora in costruzione, dichiarando di destinarlo ad abitazione principale. L’Ufficio aveva ritenuto che la decadenza non fosse evitata perché il secondo immobile non era stato effettivamente e tempestivamente adibito ad abitazione principale. I motivi di ricorso erano quattro: (1) nullità della sentenza d’appello per omessa esposizione dei fatti ex art. 132 c.p.c.; (2) violazione della disciplina sulle agevolazioni prima casa per avere la CTR richiesto l’effettivo e immediato utilizzo dell’immobile acquistato entro l’anno; (3) erronea affermazione che fosse necessaria la prova di una causa di forza maggiore per giustificare il mancato trasferimento; (4) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere posto a carico dei contribuenti l’onere di provare le circostanze impeditive del trasferimento, invece di gravare l’Amministrazione della prova della mendacità o irrealizzabilità dell’intento dichiarato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata, pur sinteticamente, consentiva di comprendere i fatti rilevanti e le ragioni della decisione. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, reputandoli infondati. Ha affermato che, nel caso di vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato, il beneficio non si conserva per il solo fatto di acquistare entro un anno un altro immobile da destinare ad abitazione principale: è necessario che il contribuente realizzi concretamente tale destinazione entro un termine ragionevole, e comunque entro tre anni; la decadenza può essere evitata solo se il mancato utilizzo dipenda da causa di forza maggiore o factum principis, la cui prova grava sul contribuente. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato il mancato tempestivo adibimento ad abitazione principale del nuovo immobile e l’insussistenza di una causa di forza maggiore. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell’Agenzia; disposto inoltre l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza dell’esposizione dei fatti rilevanti determina nullità solo se impedisce di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione; nel caso concreto la sentenza d’appello era intellegibile.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    La nullità non può essere dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo; il difetto motivazionale formale non rileva quando la decisione è comprensibile.

  • art. 2697 c.c.

    La causa di forza maggiore, invocata per evitare la decadenza dall’agevolazione, deve essere provata dal contribuente che se ne avvale.

  • art. 1, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nota II-bis

    Il mantenimento dell’agevolazione prima casa in caso di alienazione infraquinquennale richiede l’acquisto entro un anno di altro immobile da adibire a propria abitazione principale e la concreta realizzazione di tale destinazione; la mera dichiarazione di intento non basta.

  • art. 20, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

    La decadenza dal beneficio sul mutuo agevolato deriva, per effetto del richiamo al venir meno dell’agevolazione sull’acquisto, dalla perdita del presupposto fiscale collegato all’acquisto dell’immobile.

  • art. 47 Cost.

    Richiamato come fondamento della finalità incentivante dell’agevolazione per la casa di abitazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Introduce l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel regime dell’agevolazione "prima casa", la clausola di salvaguardia in caso di alienazione infraquinquennale non è soddisfatta dal solo acquisto entro un anno di un nuovo immobile: occorre che l’immobile sia effettivamente destinato ad abitazione principale in tempi ragionevoli.
  • La dichiarazione resa in sede di acquisto del secondo immobile non ha valore di mero intento astratto, ma integra un impegno sostanziale verso il fisco alla concreta destinazione abitativa del bene.
  • La decadenza dall’agevolazione può essere evitata solo se il mancato o ritardato utilizzo dipende da un evento esterno, sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile, idoneo a integrare forza maggiore o factum principis.
  • La prova della forza maggiore grava sul contribuente che intenda opporla all’Amministrazione per conservare il beneficio fiscale.
  • La nullità della sentenza per omessa esposizione dei fatti sussiste soltanto quando la motivazione non consenta di comprendere gli elementi fattuali e la ratio decidendi, non quando la ricostruzione sia sintetica ma intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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