Cassazione Civile, Ordinanza n. 26522/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiore imposta ipotecaria, catastale e complementare in relazione alla compravendita di un fabbricato industriale con pertinenze, assumendo un valore imponibile superiore a quello dichiarato nell'atto notarile. La società acquirente ha impugnato l'atto sostenendo che la base imponibile fosse stata erroneamente determinata mediante applicazione della valutazione automatica sulle rendite catastali vigenti al 2009, mentre le rendite erano state poi rettificate nel 2011 per modifiche sopravvenute dell'immobile; deduceva inoltre che la sentenza d'appello non avesse considerato i criteri estimativi alternativi e i valori OMI, e lamentava omessa o apparente motivazione nonché violazione dell'onere della prova quanto alla mancata applicazione del proprio calcolo della rendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva correttamente escluso la retroattività delle rendite rettificate, trattandosi non di correzione di errori originari ma di variazioni successive dell'immobile; infondato il secondo motivo perché tra i criteri di cui all'art. 51 del d.P.R. 131/1986 non esiste un ordine gerarchico e l'Ufficio poteva utilizzare la rendita catastale, anche per il criterio automatico previsto dalla legge; infondato il terzo motivo perché la censura di omessa motivazione era in realtà un vizio di omessa pronuncia deducibile ex art. 360, n. 4, c.p.c., e comunque la CTR aveva esaminato la questione escludendo la retroattività; inammissibile il quarto motivo perché la questione del ricalcolo della rendita non risultava dedotta nei precedenti gradi di merito e il ricorrente non aveva assolto all'onere di autosufficienza, indicando specificamente dove fosse stata proposta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 52, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986
criterio della valutazione automatica
La valutazione automatica può essere applicata sulla base delle rendite catastali risultanti nell'atto; la rettifica successiva non ha efficacia retroattiva se deriva da modifiche sopravvenute dell'immobile.
artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986
I criteri estimativi del valore venale non sono tra loro ordinati in senso gerarchico; l'Ufficio può determinare il valore anche facendo riferimento alle rendite catastali.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere la retroattività della modifica della rendita, ma la Corte evidenzia che nel caso concreto la rettifica non era dovuta a errori originari bensì a variazioni successive.
La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e va dedotta ex n. 4, non come violazione di legge sostanziale o vizio motivazionale ex n. 5.
La completa omissione di una pronuncia sul punto decisivo del giudizio configura vizio di omessa pronuncia.
Richiamato dalla ricorrente ma non ritenuto decisivo; la Corte non ravvisa violazione dell'onere della prova nel ragionamento seguito dalla CTR.
Il ricorrente lo invoca insieme ai vizi motivazionali; la Corte non accoglie la censura poiché la sentenza di merito conteneva una motivazione sufficiente sul punto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- In materia di rettifica della base imponibile di un trasferimento immobiliare, la rendita catastale rettificata ha efficacia retroattiva solo se la modifica deriva dalla correzione di un errore originario di attribuzione; se invece consegue a variazioni sopravvenute dell'immobile, non può incidere sul valore fiscale dell'atto anteriore.
- Nel sistema del d.P.R. n. 131 del 1986 i criteri di stima del valore venale non sono gerarchizzati: l'Ufficio può fondare la rettifica anche su uno solo dei criteri legalmente previsti, compresa la valutazione automatica sulla base delle rendite catastali.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia va veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; non è correttamente deducibile come violazione di legge sostanziale o come vizio di motivazione.
- La deduzione di una questione nuova in sede di legittimità è inammissibile se la parte non allega e documenta specificamente di averla già sottoposta ai giudici di merito, indicando l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Quando la sentenza di merito affronta il tema controverso e ne dà una soluzione, la censura di omessa motivazione è infondata se in realtà mira a ottenere una diversa valutazione del fatto o della prova.
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