Cassazione Civile, Ordinanza n. 25060/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
La controversia trae origine dall'acquisto, tra il 2010 e il 2011, di 49.000 azioni della società emittente, anche in occasione di un aumento di capitale del giugno 2011. L'investitore ha domandato il risarcimento del danno, quantificato in 150.260 euro, sostenendo di essere stato indotto all'investimento da informazioni decettive contenute nei bilanci degli esercizi 2008, 2009 e 2010 e nel prospetto informativo del 24 giugno 2011, asseritamente falsi o incompleti quanto alla situazione patrimoniale, alle riserve sinistri e ai rischi dell'impresa. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo non adeguatamente provata la falsità dei bilanci, adeguatamente rappresentati i rischi nel prospetto e non dimostrato dall'investitore il nesso causale tra le informazioni contestate e le decisioni di investimento, anche alla luce dei declassamenti del rating, di altri segnali di allarme e dei successivi acquisti di titoli. In una precedente ordinanza, la Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata. L'investitore ha quindi proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto: la copia della sentenza con relata di notifica sarebbe stata invece presente nel fascicolo di parte originario. La Corte ha verificato direttamente il fascicolo e ha accertato la presenza della sentenza, della relata di notificazione, del messaggio PEC e dell'attestazione di conformità, nonché dell'attestazione di cancelleria relativa al deposito iniziale. Nel giudizio rescissorio, il ricorrente principale ha articolato quattro motivi: il primo, relativo alla ritenuta sussistenza di una contestazione delle falsità da parte della società; il secondo, concernente la motivazione apparente o insufficiente sui bilanci del 2008 e 2009; il terzo, relativo all'omesso esame di fatti decisivi risultanti dai verbali ispettivi, dai provvedimenti sanzionatori Consob e dagli atti di un giudizio promosso dalla società contro amministratori e dirigenti; il quarto, relativo alla violazione delle norme sul nesso causale, sull'onere della prova e sulla responsabilità da prospetto informativo. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla questione dell'applicabilità dell'art. 1227 c.c.
La decisione
La Corte ha accolto la revocazione, revocando l'ordinanza che aveva dichiarato improcedibile il precedente ricorso per cassazione. Ha ritenuto configurabile l'errore di fatto perché la copia notificata della sentenza impugnata era effettivamente presente nel fascicolo di parte originario e l'attestazione di cancelleria faceva fede della sua produzione iniziale. Non è stata ritenuta necessaria la menzione letterale della notificazione nell'elenco dei documenti, in assenza di elementi contrari quali discontinuità numeriche, difformità grafiche, collocazione incongrua o ritiro del fascicolo dalla custodia della cancelleria. Nel merito, il primo motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile: l'apprezzamento dell'esistenza e del valore della non contestazione di fatti allegati appartiene al giudice di merito. Sono stati invece accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo. La Corte d'appello aveva fornito una motivazione inferiore al minimo costituzionale, limitandosi a censurare la motivazione del primo giudice senza procedere a un autonomo accertamento sulla falsità dei bilanci; aveva omesso l'esame di fatti storici decisivi risultanti dai verbali ispettivi, dai provvedimenti Consob e dagli atti del giudizio promosso dalla società contro i propri amministratori e dirigenti; aveva inoltre errato nel ritenere gravante sull'investitore la prova positiva del nesso causale tra le false informazioni e il danno in presenza di un bilancio falso e di un prospetto informativo disciplinato dall'art. 94 t.u.f., nonché nel dare rilievo decisivo a informazioni esterne, quali i rating e i comunicati. La Corte ha precisato che, quanto al prospetto informativo, l'art. 94 t.u.f. pone a carico dell'emittente la prova di avere adottato ogni diligenza per assicurare informazioni veritiere e complete e determina una presunzione semplice del nesso causale tra illecito e danno, superabile mediante la prova dell'irrilevanza delle inesattezze o dell'esistenza di fattori autonomi determinanti. Non può configurarsi concorso colposo dell'investitore per la mancata consultazione di report di agenzie di rating o di altre fonti informative esterne, quando il prospetto presenti un deficit informativo rilevante. Il ricorso incidentale condizionato della società è stato respinto, poiché la dichiarazione di assorbimento della questione relativa all'art. 1227 c.c. integra una pronuncia implicita sulla stessa. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, alla Corte d'appello di Milano, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione
Consente la revocazione della pronuncia di legittimità per errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
L'errore revocatorio ricorre quando la decisione si fonda sull'affermazione o negazione di un fatto la cui realtà effettiva, documentata negli atti, è rispettivamente esclusa o comprovata, purché il fatto sia decisivo e non abbia costituito oggetto di discussione.
deposito della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se avvenuta
Il deposito della copia notificata della sentenza impugnata è richiesto a pena di improcedibilità; la sua effettiva presenza nel fascicolo può essere provata anche mediante verifica del fascicolo e attestazione di cancelleria, senza necessità di una menzione letterale nell'elenco dei documenti.
mancata contestazione specifica delle circostanze di fatto
La valutazione dell'esistenza e del valore della condotta di non contestazione, con effetto di relevatio ab onere probandi, appartiene al giudice del merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
motivazione della sentenza
È viziata la sentenza che si limiti a censurare la motivazione della decisione di primo grado senza procedere all'autonomo esame e accertamento delle questioni decisive.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Sussiste il vizio quando il giudice omette completamente l'esame di fatti storici decisivi risultanti da documenti e atti processuali ritualmente acquisiti.
responsabilità per informazioni contenute nel prospetto
A favore dell'investitore opera una presunzione iuris tantum di colpa dell'emittente per informazioni inesatte o incomplete; opera inoltre una presunzione semplice del nesso causale tra il deficit informativo rilevante e il danno, superabile con la prova dell'irrilevanza delle inesattezze o di fattori autonomi determinanti.
risarcimento del danno per perdita subita e mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta
Richiamato nel motivo concernente il nesso causale e la delimitazione del danno risarcibile.
concorso del fatto colposo del creditore
La questione della sua applicabilità era stata dichiarata assorbita dalla Corte d'appello; tale assorbimento è stato ritenuto sufficiente a escludere l'omessa pronuncia denunciata dalla società.
valutazione dei danni da fatto illecito
Richiamato nel motivo relativo alla quantificazione e al nesso causale del danno.
Non impone all'investitore, in presenza di bilanci falsi o di un prospetto informativo infedele, la prova positiva del nesso causale secondo il criterio applicato dalla Corte d'appello; il giudice deve applicare le presunzioni derivanti dalla funzione informativa del prospetto e dalla falsità del bilancio.
Rileva in relazione alla presunzione semplice del nesso causale tra le informazioni infedeli contenute nel prospetto e la decisione di investimento.
art. 24 Cost.
Imponendo di non rendere eccessivamente onerosa la prova dell'errore revocatorio derivante da una svista del giudice, concorre a fondare l'interpretazione non formalistica delle regole sul deposito.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della necessità di consentire una prova effettiva dell'errore giudiziale e di evitare formalismi non previsti dalla legge.
art. 6 CEDU
diritto a un equo processo
Richiamato insieme agli artt. 24 e 111 Cost. per escludere interpretazioni che rendano irrimediabile una svista processuale effettivamente verificatasi.
Massime di principio
- Ai fini della revocazione per errore di fatto di una pronuncia della Corte di cassazione che abbia dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, la presenza originaria del documento può essere dimostrata mediante l'esame del fascicolo di parte e l'attestazione di cancelleria, senza che sia indispensabile la sua menzione letterale nell'elenco dei documenti prodotti, salvo elementi contrari quali discontinuità numeriche, difformità grafiche, collocazione incongrua o sottrazione del fascicolo alla custodia della cancelleria.
- L'attestazione di cancelleria relativa ai documenti contenuti nel fascicolo fa fede della loro produzione iniziale, salva querela di falso o la presenza di elementi seri e decisivi che dimostrino l'inserimento successivo o la discontinuità della custodia processuale.
- Il giudice di merito che riformi una decisione non può limitarsi a censurare la motivazione del primo giudice, ma deve esaminare autonomamente e motivare sulle questioni decisive oggetto della domanda; l'omissione determina motivazione apparente o inferiore al minimo costituzionale.
- Ricorre il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il giudice ometta completamente l'esame di fatti storici decisivi risultanti da verbali, provvedimenti amministrativi o atti di altri giudizi ritualmente prodotti e pertinenti all'oggetto della controversia.
- In presenza di un bilancio accertato come falso, il nesso causale tra la rappresentazione infedele e il danno dell'investitore costituisce elemento presuntivo semplice dell'induzione all'investimento; non è corretto imporre all'investitore la prova ulteriore del nesso mediante dimostrazione del proprio processo psicologico o del mancato accesso a fonti informative esterne.
- Nel giudizio risarcitorio promosso dall'investitore contro l'emittente per falsità o incompletezza del prospetto, l'art. 94 t.u.f. pone a carico dell'emittente la prova di avere adottato ogni diligenza per assicurare informazioni veritiere e complete e consente di presumere il nesso causale tra deficit informativo rilevante e danno.
- La presunzione del nesso causale derivante dall'infedeltà rilevante del prospetto può essere superata dall'emittente dimostrando che le inesattezze erano incapaci di incidere sulla decisione di investimento oppure che la scelta fu determinata autonomamente da fattori estranei alle informazioni alterate o reticenti.
- La funzione pubblicistica e riequilibratrice del prospetto informativo impedisce, in presenza di un deficit informativo rilevante, di imputare all'investitore un concorso colposo per non avere consultato report di agenzie di rating, comunicati stampa o altre fonti informative esterne.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25010/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25011/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25012/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25014/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2026 del 06/09/2026
- ordinanza_civile · 6 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25016/2026 del 06/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →