Cassazione Civile, Ordinanza n. 28577/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'Ispettorato centrale repressione frodi aveva intimato al ricorrente, quale amministratore unico di una società operante nello stoccaggio di cereali, il pagamento di una somma per concorso, limitatamente all'anno 1993, nell'illecito di un'altra società che avrebbe attestato falsamente l'introduzione nei propri depositi di quantitativi di grano duro in parte conferiti anche dalla società amministrata dal ricorrente, al fine di ottenere indebitamente aiuti comunitari. Il ricorrente aveva proposto opposizione, poi rigettata in appello con conferma dell'ingiunzione. In cassazione deduceva tre motivi: 1) violazione delle norme sulla prescrizione e sull'onere della prova, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dal 1992 e non dal 1993, e che il Ministero non avesse provato l'effettiva data di erogazione dell'aiuto; 2) violazione del giudicato esterno, lamentando un contrasto con precedenti decisioni della stessa Corte di merito relative a fatti analoghi; 3) violazione dell'art. 2700 c.c. e vizio motivazionale, contestando che i verbali della Guardia di Finanza e gli altri atti istruttori fossero stati valorizzati come prova piena anziché come meri elementi indiziari e sostenendo che mancassero riscontri sufficienti alla pretesa indebita percezione degli aiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto corretta la decorrenza della prescrizione dalla data dell'ultima indebita percezione dell'aiuto riferita all'anno 1993, ha escluso che i giudicati invocati fossero vincolanti perché formatisi tra parti diverse e comunque non ha ravvisato un effettivo contrasto con essi, e ha giudicato inammissibile la censura sulla prova perché diretta a sollecitare un riesame del merito delle risultanze istruttorie. È stata quindi confermata la sentenza d'appello che aveva a sua volta confermato l'ordinanza-ingiunzione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28, comma 2, L. n. 689/1981
richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione della pretesa sanzionatoria/amministrativa, ma la Corte ha ribadito che, per l'illecito contestato, la prescrizione decorre dalla indebita percezione dell'aiuto.
richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione; la Corte ha affermato che il diritto a riscuotere le somme nasce e diventa azionabile quando l'aiuto è indebitamente percepito.
richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la doglianza perché tendeva a riesaminare il merito della valutazione delle prove.
richiamati per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ribadito che la scelta e la valutazione delle prove rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo errori di legge o vizi logici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata per formulare censure di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale utilizzata per denunciare il vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto le censure non scrutinabili perché volte a sollecitare una diversa lettura del merito.
la sentenza passata in giudicato fa stato solo tra le parti, i loro eredi o aventi causa; i giudicati invocati non erano quindi vincolanti per parti diverse.
richiamato in tema di giudicato formale; la Corte ha escluso che i precedenti richiamati fossero opponibili nel presente giudizio.
richiamato per vizio di motivazione/forma della sentenza; la Corte non ha ravvisato il denunciato deficit motivazionale.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata.
la Corte ha precisato che la fede privilegiata dei verbali pubblici riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, non anche le valutazioni e gli apprezzamenti.
art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898
la Corte lo individua come norma che sanziona l'indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante esposizione di dati o notizie falsi.
art. 3 L. 23 dicembre 1986, n. 898
richiamato insieme all'art. 2 come base dell'illecito amministrativo e della pretesa restitutoria/sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, richiamata per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nell'illecito amministrativo consistente nell'indebito conseguimento di aiuti comunitari mediante dati o notizie falsi, la prescrizione del diritto dell'Amministrazione a riscuotere le somme decorre dalla data della indebita percezione dell'aiuto, perché è in quel momento che l'illecito si perfeziona.
- Se l'aiuto viene erogato in più pagamenti, la prescrizione decorre dall'ultimo pagamento, poiché si è in presenza di un illecito a consumazione prolungata.
- Il giudicato sostanziale vincola solo le parti del processo in cui si è formato, i loro eredi o aventi causa; non è opponibile a soggetti terzi, anche se la vicenda fattuale sia analoga.
- La valutazione del materiale probatorio e la scelta tra le diverse risultanze istruttorie spettano al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione quando il ricorso si risolva in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- Il verbale di un pubblico ufficiale fa piena prova solo dei fatti da lui direttamente compiuti o percepiti; non si estende alle valutazioni, inferenze o apprezzamenti contenuti nel verbale stesso.
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