Cassazione Civile, Ordinanza n. 04805/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un appalto pubblico per lavori di ristrutturazione di case semirurali a Taranto, affidato all'impresa dell'appaltatore all'esito di licitazione privata e poi interrotto prima del completamento. L'ente committente ha agito per la restituzione di somme asseritamente corrisposte in eccedenza rispetto ai lavori effettivamente eseguiti e per il risarcimento dei danni, mentre l'appaltatore ha a sua volta chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante e il risarcimento dei danni. In appello l'appaltatore ha censurato: l'omesso esame di fatti decisivi, tra cui lo sconfinamento dell'edificio rispetto all'area disponibile e la difformità del progetto; l'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione per inadempimento del committente; la violazione delle norme regolamentari sul conto finale e sullo stato di consistenza dei lavori; la violazione delle regole processuali sulla specificità della domanda risarcitoria, sostenendo che il danno era stato adeguatamente allegato e quantificato; infine ha chiesto la riforma delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per la mancata dimostrazione della diversità delle rationes fattuali tra primo e secondo grado. Ha ritenuto infondato o inammissibile il secondo motivo, escludendo l'omessa pronuncia perché la Corte territoriale aveva legittimamente assorbito la domanda di risoluzione applicando la ragione più liquida. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità e difetto di autosufficienza, osservando che la decisione di merito aveva valorizzato il conto finale e le prove testimoniali ai soli fini della ricostruzione contabile dell'indebito. Ha ritenuto infondato e/o inammissibile il quarto motivo sulla specificità della domanda risarcitoria, perché il ricorrente aveva in realtà formulato una domanda omnicomprensiva senza compiuta allegazione delle singole voci, e ha richiamato i criteri di sindacabilità in cassazione dell'interpretazione degli atti processuali. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
In caso di doppia conforme opera la preclusione al ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, se non è dimostrata la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio.
art. 121 D.P.R. 554/1999
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità del procedimento sullo stato di consistenza in caso di scioglimento del rapporto prima dell'ultimazione dei lavori.
art. 174 D.P.R. 554/1999
La Corte osserva che la norma sul conto finale è stata utilizzata dai giudici di merito per la ricostruzione contabile dell'indebito; il ricorrente ne contesta l'applicazione al caso di lavori non ultimati.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sulla domanda di indebito.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'ammissibilità e attendibilità della prova testimoniale resa da soggetti asseritamente interessati.
La domanda risarcitoria deve essere sufficientemente specifica nell'allegazione dei fatti costitutivi e delle voci di danno; la formulazione omnicomprensiva e generica non è sufficiente.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di pronuncia sulle singole voci di danno dedotte.
Richiamato dalla Corte a sostegno del principio per cui l'appaltatore può agire per risoluzione per inadempimento anche in presenza di un provvedimento unilaterale della stazione appaltante.
Richiamato dalla Corte insieme all'art. 1453 c.c. quale parametro generale per la risoluzione per inadempimento non di scarsa importanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra e specifica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, applicando la ragione più liquida, esamina prima la domanda ritenuta logicamente assorbente e lascia assorbita quella presupposta o strettamente funzionale.
- La censura sulla ricostruzione del contenuto della domanda e sulla specificità delle allegazioni deve essere incanalata nel corretto vizio processuale o sostanziale; in cassazione non è sufficiente una critica generica alla lettura degli atti compiuta dal giudice di merito.
- Nelle controversie relative a lavori pubblici interrotti prima del completamento, la prova dell'indebito pagamento può essere ricostruita in termini contabili sulla base della documentazione finale e degli atti di contabilizzazione, purché il ricorrente indichi specificamente quali dati fattuali trascurati renderebbero diversa la conclusione.
- La domanda risarcitoria deve contenere un'allegazione sufficientemente precisa dei fatti costitutivi e delle voci di danno; una richiesta meramente omnicomprensiva, non accompagnata dalla compiuta descrizione delle singole poste, può essere ritenuta insufficiente.
- L'appaltatore può agire per la risoluzione del contratto anche se la stazione appaltante abbia adottato un provvedimento unilaterale di scioglimento; tuttavia, la doglianza deve confrontarsi con l'effettiva motivazione del giudice di merito e con l'eventuale assorbimento per ragione più liquida.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04653/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04654/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04661/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04662/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04663/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04664/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →