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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34439/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una serie di atti compiuti da una società poi fallita: costituzione di un vincolo di destinazione su alcuni immobili, conferimento di un ramo d'azienda a una società costituenda, cessione di una quota di partecipazione sociale e successiva cessione della stessa partecipazione a terzi. Il tribunale, su domanda della curatela, aveva dichiarato inefficaci tali atti ai sensi degli artt. 64 e 66 l.fall. e dell'art. 2901 c.c.; la corte d'appello aveva respinto i gravami. In cassazione i ricorrenti hanno articolato un unico motivo, cumulando censure ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.: hanno sostenuto che la motivazione d'appello avesse indebitamente dispensato la curatela dall'onere probatorio; hanno contestato la qualificazione gratuita della costituzione del vincolo di destinazione, sostenendo la presenza di un corrispettivo; hanno censurato l'accertamento di scientia damni e eventus damni in relazione al conferimento d'azienda; hanno dedotto che la cessione di quota a favore di una congiunta era onerosa e non simulata; infine hanno contestato la valutazione di mala fede dei cessionari nell'ultima cessione di partecipazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo solo in parte ammissibile e per il resto inammissibile o infondato. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla motivazione perché si limitava a censurare la sufficienza dell'apparato argomentativo, senza dedurre una delle anomalie motivazionali rilevanti ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha reputato inammissibile la censura sulla gratuità dell'atto di destinazione perché chiedeva una rivalutazione del fatto. Ha invece respinto nel merito le contestazioni sui presupposti dell'azione revocatoria, affermando che la scientia damni può essere provata per presunzioni e che l'eventus damni può consistere anche in una mera variazione qualitativa del patrimonio idonea a rendere più incerto il soddisfacimento del credito, come nel passaggio da immobili a quote sociali. Ha infine dichiarato inammissibili le censure sulle ultime due operazioni perché miravano a una nuova valutazione delle prove. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 l.fall.

    norma utilizzata per dichiarare inefficace l'atto di costituzione del vincolo di destinazione compiuto dal fallito.

  • art. 66 l.fall.

    richiamato, insieme all'art. 2901 c.c., quale base dell'azione revocatoria proposta dalla curatela.

  • art. 2901 c.c.

    norma sulla revocatoria ordinaria richiamata per colpire gli atti dispositivi ritenuti pregiudizievoli per la massa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente un controllo sulla mera sufficienza della motivazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per denunciare una pretesa erronea valutazione delle prove e una indebita esenzione dell'attore dall'onere probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi ridotto ai soli casi di omesso esame di un fatto decisivo o di anomalie motivazionali radicali; non è deducibile un semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La prova della scientia damni nell'azione revocatoria può essere fornita anche per presunzioni.
  • L'eventus damni non richiede la compromissione integrale del patrimonio del debitore: è sufficiente un atto che ne modifichi la consistenza, anche solo qualitativamente, rendendo più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito.
  • La sostituzione di beni immobili con partecipazioni sociali può integrare eventus damni quando comporti una maggiore volatilità o minore stabilità del patrimonio aggredibile.
  • Le censure che sollecitano una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione, salvo specifici vizi motivazionali ritualmente dedotti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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