Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25447/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa da una società fornitrice per ottenere il pagamento di fatture rimaste insolute e, in via revocatoria, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della vendita di un immobile compiuta da una società debitrice in liquidazione a favore di un terzo. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda nei confronti dell'amministratore/liquidatore della società debitrice, accogliendo invece la revocatoria contro l'acquirente dell'immobile. La corte d'appello ha poi riformato in parte la decisione, rigettando la domanda revocatoria anche nei confronti dell'amministratore/liquidatore e dichiarando inammissibile l'appello incidentale dell'acquirente. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi: hanno sostenuto che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non prodotto il fascicolo di primo grado, nonostante il suo deposito, e che avesse omesso di valutare documenti asseritamente decisivi per dimostrare l'esistenza del credito e dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria (bilancio finale di liquidazione, corrispondenza bancaria, fatture, atto di vendita e clausola contrattuale che prevedeva un obbligo risarcitorio in caso di rinuncia al progetto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i requisiti di specificità e di autosufficienza dell'art. 366 c.p.c., poiché non consentivano un controllo diretto degli atti e dei documenti evocati. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o affetta da contrasto irriducibile, rilevando che la corte di merito aveva spiegato in modo comprensibile di non poter verificare i documenti richiamati per la mancata produzione del fascicolo di primo grado e di aver quindi ritenuto non provato il credito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio di omesso esame nei termini prospettati e, comunque, la censura tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce vizi relativi ad atti o documenti deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne specificamente la sede processuale, così da consentire alla Corte il controllo diretto della decisività delle censure.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché perplessa, obiettivamente incomprensibile o fondata su affermazioni irriducibilmente inconciliabili; non basta la mera insoddisfazione per la valutazione delle prove.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova rivalutazione del materiale probatorio o per contestare la scelta, riservata al giudice di merito, delle fonti ritenute attendibili e concludenti.
  • In presenza di 'doppia conforme', il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato e la censura è inammissibile se si risolve nella critica del medesimo accertamento fattuale già condiviso nei due gradi di merito.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, la prova del credito e dei presupposti dell'azione deve risultare da allegazioni e documenti specificamente scrutinabili; se il giudice di merito non può verificare tali documenti per difetto di produzione o di specifica indicazione, il relativo accertamento di insussistenza del credito resta incensurabile in cassazione nei limiti propri del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.