Cassazione Civile, Ordinanza n. 25447/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa da una società fornitrice per ottenere il pagamento di fatture rimaste insolute e, in via revocatoria, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della vendita di un immobile compiuta da una società debitrice in liquidazione a favore di un terzo. In primo grado il tribunale aveva respinto la domanda nei confronti dell'amministratore/liquidatore della società debitrice, accogliendo invece la revocatoria contro l'acquirente dell'immobile. La corte d'appello ha poi riformato in parte la decisione, rigettando la domanda revocatoria anche nei confronti dell'amministratore/liquidatore e dichiarando inammissibile l'appello incidentale dell'acquirente. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi: hanno sostenuto che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non prodotto il fascicolo di primo grado, nonostante il suo deposito, e che avesse omesso di valutare documenti asseritamente decisivi per dimostrare l'esistenza del credito e dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria (bilancio finale di liquidazione, corrispondenza bancaria, fatture, atto di vendita e clausola contrattuale che prevedeva un obbligo risarcitorio in caso di rinuncia al progetto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i requisiti di specificità e di autosufficienza dell'art. 366 c.p.c., poiché non consentivano un controllo diretto degli atti e dei documenti evocati. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o affetta da contrasto irriducibile, rilevando che la corte di merito aveva spiegato in modo comprensibile di non poter verificare i documenti richiamati per la mancata produzione del fascicolo di primo grado e di aver quindi ritenuto non provato il credito. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio di omesso esame nei termini prospettati e, comunque, la censura tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
indicato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace la vendita dell'immobile
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente
evocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa erronea valutazione della prova da parte del giudice di merito
richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e al principio del giusto processo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6
interpretato come fonte degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come disposizione che consente di soddisfare il requisito di autosufficienza con l'indicazione della fase di produzione o formazione dei documenti e atti
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità del motivo di omesso esame in presenza di doppia conforme
fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce vizi relativi ad atti o documenti deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne specificamente la sede processuale, così da consentire alla Corte il controllo diretto della decisività delle censure.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, perché perplessa, obiettivamente incomprensibile o fondata su affermazioni irriducibilmente inconciliabili; non basta la mera insoddisfazione per la valutazione delle prove.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova rivalutazione del materiale probatorio o per contestare la scelta, riservata al giudice di merito, delle fonti ritenute attendibili e concludenti.
- In presenza di 'doppia conforme', il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato e la censura è inammissibile se si risolve nella critica del medesimo accertamento fattuale già condiviso nei due gradi di merito.
- Ai fini dell'azione revocatoria, la prova del credito e dei presupposti dell'azione deve risultare da allegazioni e documenti specificamente scrutinabili; se il giudice di merito non può verificare tali documenti per difetto di produzione o di specifica indicazione, il relativo accertamento di insussistenza del credito resta incensurabile in cassazione nei limiti propri del giudizio di legittimità.
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