Cassazione Penale, Ordinanza n. 37101/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale monocratico di Forlì del 13 ottobre 2025, che lo aveva assolto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. dal reato previsto dagli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, contestato in qualità di progettista delle opere strutturali realizzate presso un immobile di proprietà di due privati, per un fatto commesso a Savignano sul Rubicone il 22 febbraio 2022. Con l’unico motivo ha denunciato, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, l’erroneità del giudizio sulla configurabilità del reato, contestando la valutazione delle prove e prospettando una ricostruzione alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: il motivo mirava a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta esauriente e razionale, anche alla luce delle dichiarazioni del responsabile dell’istruttoria tecnica presso l’Ufficio Sismica, secondo cui il deposito sismico originario era privo della relazione sul miglioramento sismico e risultava quindi difforme dalle prescrizioni tecniche. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il Tribunale monocratico di Forlì del 13 ottobre 2025, con la quale Gilberto Sarti è stato assolto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.
La sentenza di merito aveva applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assolvendo l’imputato.
artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001
il deposito sismico originario era privo della relazione sul miglioramento sismico ed è dunque stato presentato in difformità alle prescrizioni tecniche.
La Corte ha richiamato la ricostruzione del giudice di merito circa la difformità del deposito sismico dalle prescrizioni tecniche, posta a fondamento dell’addebito previsto dalle disposizioni indicate.
alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, nella specie, il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formulando censure di violazione di legge o di vizio motivazionale, sollecita in sostanza una diversa valutazione delle fonti di prova e una ricostruzione alternativa dei fatti, quando la motivazione del giudice di merito sia razionale ed esauriente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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