Cassazione Penale, Sentenza n. 05790/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art. 73 DPR 309/1990. Il ricorrente propone tre motivi: 1) censura del fumus commissi delicti per omessa esecuzione del narcotest, per il dato ponderale e la presenza del bilancino che avrebbero potuto indicare uso personale, e per la presunta insufficiente motivazione sul punto (compresa la dedotta qualità di assuntore abituale); 2) mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 (presunta destinazione a uso personale); 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., nonché carenza di motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato (art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi sono generici e non si confrontano con la motivazione scritta del Tribunale del riesame; in tema di misure cautelari il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di violazioni di legge o della manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato il fumus sulla base delle dichiarazioni dell'indagato, delle modalità di occultamento (sostanza rinvenuta in più punti), del quantitativo complessivo, di singole dosi già confezionate, del bilancino di precisione, della disponibilità di due telefoni e dell'assenza di comprovate entrate lecite, nonché della violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, elementi che legittimano la valutazione del pericolo di reiterazione. Per ciò, il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; disposti adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata (illecita detenzione/traffico di stupefacenti); il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus in relazione a quantità, confezionamento, modalità di occultamento e altri indizi
Richiamata dal ricorrente come possibile causa di esclusione della rilevanza penale per uso personale; la Corte osserva che il Riesame ha valutato gli elementi oggettivi e soggettivi del caso e non ha ritenuto applicabile tale deroga
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente con riferimento alla motivazione; la Corte ritiene che la motivazione del Tribunale del riesame sia adeguata e congrua rispetto agli elementi indiziari
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme sulle ragioni di impugnazione in Cassazione; i motivi indicati in tali lett. sono stati ritenuti generici e non idonei a superare i limiti del sindacato di legittimità
Norma che disciplina l'imposizione delle spese per l'inammissibilità del ricorso; la Corte dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla liquidazione equitativa alla Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di colpevolezza grave nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro misure cautelari personali l'impugnazione è efficiente solo se denunzi violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; la mera diversa valutazione dei fatti non è sufficiente
- La natura di sostanza stupefacente può essere accertata anche senza narcotest quando sussistono dichiarazioni confessorie/testimoniali e una pluralità di indizi gravi, specifici e concordanti (quantitativo, confezionamento in dosi, modalità di occultamento, bilancino, più telefoni, assenza di redditi leciti)
- La difesa che invoca la destinazione ad uso personale (anche ai sensi dell'art. 73 comma 5) deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito e fornire elementi processuali concreti a sostegno della tesi
- Per valutare il pericolo di reiterazione il giudice può considerare la violazione di misure cautelari precedenti e la persistenza di elementi che indicano continuità nell'attività illecita
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche o letture parcellizzate degli indizi sono destinate all'inammissibilità
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05765/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05768/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05772/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05773/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05775/2026 del 12/02/2026
- Sentenza penale · 12 feb 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 05795/2026 del 12/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →