Cassazione Penale, Sentenza n. 28583/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale, in sede di patteggiamento, aveva applicato la pena concordata nei confronti di un imputato straniero per illecita detenzione di circa 2 kg di hashish e per detenzione illegale di arma, riconoscendo la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ma omettendo di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per mancata applicazione della misura di sicurezza obbligatoria e, in subordine, la carenza di motivazione sulla insussistenza della pericolosità sociale, sostenendo che dagli atti e dalla sentenza emergevano plurimi elementi indicativi della pericolosità dell'imputato. Il ricorso poneva anche la questione preliminare dell'ammissibilità dell'impugnazione del pubblico ministero contro una sentenza di patteggiamento che abbia omesso una misura di sicurezza obbligatoria estranea al patto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso del Procuratore generale, chiarendo che la sentenza di patteggiamento, quando omette di esaminare una misura di sicurezza obbligatoria per legge e non oggetto dell'accordo, resta ricorribile ai sensi della disciplina generale del codice di rito. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo, osservando che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la sussistenza o l'insussistenza della pericolosità sociale ai fini dell'espulsione dello straniero, oppure motivare espressamente sulla sua esclusione. Conseguentemente ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sull'espulsione dal territorio dello Stato, con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
richiamato quale base del patteggiamento su cui si fondava la sentenza impugnata.
disciplina il regime speciale delle impugnazioni contro la sentenza di applicazione della pena; la Corte ne limita l'ambito, ritenendo che non precluda il ricorso ex art. 606 c.p.p. quando si contesti l'omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria estranea al patto.
indicato come rimedio ordinario esperibile per le statuizioni estranee all'accordo, anche in tema di misure di sicurezza obbligatorie.
art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
prevede l'espulsione dello straniero quale misura di sicurezza; il giudice deve valutarne i presupposti di pericolosità sociale e motivare, se del caso, sull'insussistenza degli stessi.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice del fatto di illecita detenzione di sostanza stupefacente contestato nel procedimento.
art. 4 legge 2 ottobre 1975, n. 110
norma richiamata per il reato concernente la detenzione dell'arma contestata nel procedimento.
art. 111, comma 7, Cost.
menzionato in giurisprudenza richiamata a sostegno dell'ammissibilità del ricorso per violazione di legge incidente sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta che ometta una misura di sicurezza obbligatoria prevista dalla legge per il titolo di reato resta censurabile con ricorso per cassazione del pubblico ministero, anche se la misura non è stata oggetto dell'accordo tra le parti.
- Il divieto o la specialità delle impugnazioni previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. non esclude il ricorso secondo la disciplina generale dell'art. 606 c.p.p. quando si controverta di una statuizione estranea al patto, come l'omessa applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria.
- In tema di espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 309/1990, il giudice del patteggiamento deve verificare in concreto la pericolosità sociale dell'imputato e motivare espressamente sia sull'eventuale applicazione della misura sia sulla sua esclusione.
- L'omessa pronuncia sulla misura di sicurezza obbligatoria comporta l'annullamento della sentenza limitatamente a tale punto, con rinvio al giudice di merito per il necessario accertamento in sede cognitiva.
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