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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24913/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (funzionario)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la cassazione del decreto con cui la Corte d'appello aveva rigettato la domanda di equo indennizzo ex legge Pinto per l'irragionevole durata di due giudizi amministrativi, promossi nel 2000 e nel 2001 contro il Ministero dell'Interno e relativi all'impugnazione dei rapporti informativi degli anni 1996 e 1997. La Corte territoriale aveva escluso il diritto all'indennizzo applicando l'art. 2, comma 2-sexies, lett. e), l. 89/2001, ritenendo operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio perché non era stata proposta domanda di riunione nei giudizi presupposti; in via autonoma aveva inoltre valorizzato la mancata presentazione dell'istanza di prelievo ex art. 54, comma 2, d.l. 112/2008. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione del principio di irretroattività e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. e), l. 89/2001, sostenendo che la norma non potesse applicarsi a processi definiti prima della sua entrata in vigore; 2) omesso esame di fatti decisivi, poiché i due giudizi, pur non formalmente riuniti, sarebbero stati trattati congiuntamente, nella stessa udienza e con un'unica memoria, sicché la Corte avrebbe dovuto verificare se la mancata istanza di riunione avesse davvero inciso sullo svolgimento del processo; 3) falsa applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, l. 89/2001, per avere la Corte escluso l'indennizzo anche per il grado d'appello; 4) falsa applicazione dell'art. 54, comma 2, d.l. 112/2008, investendo la seconda ratio decidendi del decreto.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'art. 2, comma 2-sexies, l. 89/2001, introdotto dalla legge di stabilità 2016, si applichi ai giudizi di equa riparazione proposti dopo l'1 gennaio 2016 anche se il processo presupposto si sia concluso prima di tale data. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, in concreto, se i due giudizi amministrativi fossero stati trattati come procedimenti riuniti e se la mancata domanda formale di riunione avesse effettivamente rallentato o aggravato il loro svolgimento; l'omesso esame di questi fatti integra il vizio dedotto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato accolto anche il quarto motivo, perché la ratio fondata sulla mancata istanza di prelievo è venuta meno a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. 112/2008. Il decreto impugnato è stato quindi cassato in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. e), l. 89/2001

    "presunzione di insussistenza di danno da irragionevole durata" in caso di mancata presentazione della domanda di riunione

    Si applica ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo il 1° gennaio 2016 anche se il processo presupposto sia terminato prima; la presunzione è superabile con prova contraria e richiede una verifica concreta dello svolgimento dei giudizi presupposti.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Il principio di irretroattività non impedisce l'applicazione della disciplina processuale sopravvenuta ai ricorsi per equa riparazione proposti dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 2, comma 2-bis, l. 89/2001

    La valutazione sull'indennizzo per la durata del processo va compiuta in relazione alle previsioni applicabili, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art. 54, comma 2, d.l. 112/2008

    La ratio decisoria basata sulla mancata istanza di prelievo è stata travolta dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti, rispettivamente, i vizi di falsa applicazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 c.p.c.

    Non citato espressamente nel dispositivo, ma il ricorso ha in sostanza denunciato un vizio motivazionale riconducibile all'omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • La presunzione legale di insussistenza del danno da irragionevole durata del processo, collegata alla mancata richiesta di riunione, opera solo come regola relativa: può essere vinta dimostrando che, nella concreta conduzione dei giudizi, la loro trattazione congiunta è stata comunque assicurata e che la mancata istanza formale non ha inciso sulla durata o sull'andamento del processo.
  • Nel giudizio di equa riparazione il giudice di merito deve verificare in modo concreto se i procedimenti presupposti, pur non formalmente riuniti, siano stati trattati come riuniti da giudice e parti; l'omesso esame di tali circostanze rilevanti integra vizio censurabile in cassazione.
  • La disciplina sopravvenuta della legge Pinto si applica alle domande di equa riparazione proposte dopo la sua entrata in vigore, anche se il giudizio presupposto si è concluso prima, poiché il dato temporale rilevante è quello della proposizione della domanda indennitaria.
  • Una ratio decisoria fondata su un obbligo processuale poi dichiarato incostituzionale non può reggere il rigetto della domanda, con conseguente necessità di cassazione e rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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