Cassazione Penale, Ordinanza n. 05540/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente deduceva, da un lato, l'omesso esame di un motivo che assumeva proposto in appello, ma la Corte rileva che quel motivo non era stato effettivamente formulato nel giudizio di secondo grado, come risultava dall'atto di appello agli atti; inoltre il ricorso richiamava, in modo inconferente, un asserito tasso alcolemico contenuto in un non meglio precisato "decreto prefettizio". Dall'altro lato, censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma la sentenza impugnata aveva già escluso motivatamente la ricorrenza dei relativi presupposti, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione. La Corte ha quindi ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ne ha dichiarato l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della sentenza di appello, sia quanto all'accertamento di responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, sia quanto all'esclusione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 186, lett. b), cod. strada
individua il reato di guida in stato di ebbrezza oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa con valutazione di merito adeguatamente motivata; tale apprezzamento, se immune da errori di diritto, non è sindacabile in sede di legittimità.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che attribuisce alla sentenza impugnata l'omesso esame di un motivo che non risulta effettivamente proposto nell'atto di appello, quando dagli atti emerga la difformità tra quanto dedotto in ricorso e quanto realmente devoluto al giudice di merito.
- La valutazione con cui il giudice di merito esclude la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., se sorretta da motivazione coerente e priva di errori di diritto, non è sindacabile in sede di legittimità.
- La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova e diversa prospettazione del fatto o dei motivi già devoluti in appello, specie mediante il richiamo a elementi inconferenti rispetto al caso concreto.
Come è indicizzato
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