Cassazione Civile, Ordinanza n. 05793/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Un'impresa appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute per lavori edili eseguiti su parti comuni e individuali di un edificio, in base a tre contratti di appalto relativi a distinti lotti di opere. Il condominio proponeva opposizione al decreto e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del tribunale ordinario deducendo la presenza, nei contratti, di una clausola che prevedeva dapprima un tentativo bonario di composizione e poi, per le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto, la competenza del Foro di Palermo e, in alternativa, la devoluzione al collegio arbitrale. Il giudice di merito riteneva la clausola compromissoria non vincolante, interpretandola come facoltativa e non come obbligo di arbitrato. Con il regolamento di competenza il condominio denunciava violazione delle norme sull'arbitrato e sull'interpretazione del contratto, sostenendo che la clausola dovesse essere letta nel senso della devoluzione necessaria delle controversie agli arbitri, perché altrimenti sarebbe priva di autonoma funzione; richiamava inoltre il criterio interpretativo secondo cui, nel dubbio, la clausola va intesa in modo da produrre effetti e non da restare inutilmente apposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta l'interpretazione del tribunale. Ha osservato che il favor per la competenza arbitrale opera solo quando il dubbio riguardi l'estensione oggettiva della materia devoluta agli arbitri, non quando sia incerta la stessa scelta dell'arbitrato. Nel caso concreto il testo contrattuale era chiaro nel prevedere, per le controversie di interpretazione o esecuzione, la competenza del Foro di Palermo, salvo che le parti decidessero di avvalersi del giudizio arbitrale: da ciò derivava il carattere eventuale e facoltativo dell'arbitrato. Anche a voler ipotizzare un dubbio interpretativo, esso avrebbe dovuto essere risolto in favore della giurisdizione statale. Il ricorso è stato quindi rigettato, è stata confermata la competenza del Tribunale di Palermo e le parti sono state rimesse davanti a tale giudice nel termine di legge; inoltre è stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimata.
Norme richiamate
disciplinano l'arbitrato e la validità della convenzione arbitrale, ma non consentono di forzare la clausola nel senso di un arbitrato obbligatorio quando il testo ne evidenzi la facoltatività.
il favor per la competenza arbitrale riguarda il dubbio sull'estensione della materia devoluta agli arbitri, non l'incertezza sulla stessa scelta tra arbitrato e giudice ordinario.
richiamato dal ricorrente come norma sulla competenza in presenza di arbitrato.
invocato per l'interpretazione letterale e sistematica della clausola contrattuale.
invocato per leggere le clausole contrattuali nel loro complesso e coordinarne le diverse previsioni.
la regola di conservazione del contratto non può prevalere sul testo chiaro della clausola, né trasformare una scelta arbitrale espressamente eventuale in un vincolo generale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater.
Massime di principio
- In tema di clausola compromissoria, il favor per la competenza arbitrale opera solo quando l'incertezza riguardi l'ampiezza delle controversie devolute agli arbitri, non quando dal testo emerga un'alternativa tra giudice statale e arbitrato rimessa alla scelta delle parti.
- La clausola contrattuale va interpretata secondo il senso letterale e sistematico complessivo; se il testo prevede espressamente la competenza del foro statale salvo opzione per l'arbitrato, la devoluzione agli arbitri è facoltativa e non obbligatoria.
- La regola interpretativa di conservazione del contratto non consente di attribuire alla clausola un significato incompatibile con la sua formulazione chiara, né di trasformare una previsione eventuale in una clausola compromissoria vincolante.
- Nel giudizio sul regolamento di competenza, la Corte di cassazione può scrutinare direttamente l'interpretazione della clausola contrattuale al fine di verificare se il giudice di merito abbia commesso un errore di rito nella individuazione del giudice competente.
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