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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26336/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento IMU emessi per gli anni 2014, 2015 e 2016, per complessivi euro 52.589,41, con i quali veniva contestata l’omissione del tributo su un’area ritenuta edificabile. La contribuente aveva impugnato gli avvisi e la decisione di primo grado aveva accolto il ricorso; la Corte tributaria d’appello aveva confermato l’annullamento rilevando un difetto di motivazione degli atti impositivi. La società ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, sostenendo che le delibere comunali richiamate negli avvisi non dovevano essere allegate perché atti generali soggetti a pubblicità legale e comunque accessibili; 2) ulteriore violazione delle medesime norme, contestando l’affermazione secondo cui sarebbe stato necessario indicare nell’avviso il percorso internet o le modalità di accesso alle delibere; 3) violazione delle stesse norme, censurando l’idea che la motivazione dell’atto non potesse essere integrata dalla difesa svolta in giudizio dalla contribuente; 4) nullità per ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che nei ricorsi introduttivi non fosse stata dedotta l’incomprensibilità generale della pretesa ma solo la mancata riduzione del valore dell’area per fasce di rispetto; 5) violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e/o omessa pronuncia, poiché, pur riconosciuta l’edificabilità del lotto, il giudice d’appello non avrebbe rideterminato il tributo; 6) riforma della statuizione sulle spese. La contribuente ha resistito con controricorso, poi dichiarato tardivo nel deposito e quindi non considerato.

La decisione

La Corte ha dichiarato tardivo il controricorso e la relativa memoria della contribuente, perché depositati oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso. Nel merito ha accolto i primi due motivi, affermando che gli atti generali richiamati per relationem, come le delibere comunali aventi contenuto tributario e urbanistico, non devono essere allegati quando sono soggetti a pubblicità legale e dunque presuntivamente conoscibili. Ha invece rigettato il terzo motivo, ribadendo che l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento si considera adempiuto solo se il contribuente è posto in grado di comprendere gli elementi essenziali della pretesa, mentre la successiva attività difensiva del contribuente non sana un eventuale difetto originario di motivazione. I motivi quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem riguarda solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente; le delibere comunali soggette a pubblicità legale non devono essere allegate perché la loro conoscibilità è presunta.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato insieme all’art. 7 dello Statuto del contribuente come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo/tributario, ma non tale da imporre oneri ulteriori rispetto a quelli già ricavati dalla giurisprudenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del ricorso per cassazione invocata per denunciare violazione di legge nei primi tre motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la censura di nullità della sentenza e del procedimento per ultrapetizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per la censura di omesso esame/omessa pronuncia connessa al mancato rideterminazione del tributo.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte non esamina il motivo perché assorbito dopo l’accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso è tardivo e non può essere considerato ai fini della decisione.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto rideterminare il tributo sull’area edificabile; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • In materia di avvisi di accertamento fondati su atti richiamati per relationem, l’allegazione dell’atto richiamato non è necessaria quando si tratti di atti generali soggetti a pubblicità legale e quindi presuntivamente conoscibili dal destinatario.
  • La motivazione dell’avviso tributario è sufficiente se consente al contribuente di comprendere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente an e quantum; non è invece sanata dalla successiva completezza delle difese svolte in giudizio.
  • La verifica della sufficienza motivazionale va compiuta con riguardo al contenuto originario dell’atto impositivo, non alla ricostruzione processuale successiva.
  • Nel giudizio di cassazione, la tardività del controricorso comporta la sua inutilizzabilità ai fini decisori.
  • Quando l’accoglimento di uno o più motivi assorbe le ulteriori censure, la Corte non esamina i motivi residui e rinvia al giudice di merito per le conseguenti statuizioni, incluse le spese.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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