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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33182/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

All'imputato era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di due anni di reclusione e 1.400 euro di multa per il reato continuato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso per cassazione, proposto personalmente tramite il difensore, deduceva con un unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla corretta determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito, poiché, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, non riguardava né l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la censura sulla dosimetria della pena non rientra tra i motivi deducibili contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di merito aveva applicato la pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contro la sentenza di applicazione della pena sono deducibili in cassazione soltanto i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Norma contestata per la continuazione dei reati.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata per il reato di stupefacenti di lieve entità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il ricorso è ammissibile soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La censura relativa alla mera correttezza della dosimetria della pena, accompagnata da dedotti vizio di motivazione e violazione di legge, non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., salvo che sia prospettata una vera e propria illegalità della pena.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena propone esclusivamente un motivo non consentito, deve essere dichiarato inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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