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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11821/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (casa di cura)

La controversia

Una casa di cura privata aveva stipulato con un’azienda ospedaliera un protocollo d’intesa per mettere a disposizione la propria struttura, locali e attrezzature, a fronte di un corrispettivo mensile, affinché l’ente sanitario vi svolgesse attività assistenziale con propri medici e personale. La casa di cura sosteneva che l’ente non avesse pagato il corrispettivo e che vi fosse stato inadempimento anche per mancata fruizione di posti letto; per questo aveva intimato diffida ad adempiere e poi agito per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione anticipata. In appello la domanda era stata respinta perché il rapporto era stato ritenuto nullo per difetto di accreditamento della casa di cura, qualificando la convenzione come rapporto di erogazione di prestazioni sanitarie inserito nell’organizzazione pubblica. Con il ricorso per cassazione la casa di cura ha dedotto: 1) violazione di norme processuali per mancato rilievo della decadenza della controparte nel riproporre eccezioni in appello; 2) violazione della disciplina sull’accreditamento sanitario, sostenendo che essa non fosse applicabile perché la casa di cura non erogava servizi sanitari per conto del SSN ma solo metteva a disposizione i locali e il personale ausiliario/infermieristico, mentre le prestazioni mediche erano rese da medici dell’azienda sanitaria; 3) violazione dei criteri ermeneutici nella interpretazione del protocollo d’intesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di autosufficienza, ritenendo comunque infondata la censura perché la Corte d’appello aveva rilevato d’ufficio la nullità del rapporto. Ha accolto il secondo motivo, richiamando un precedente orientamento già formatosi sul medesimo rapporto negoziale: il protocollo del 30 aprile 2009 va ricondotto allo schema dell’affitto di azienda, non a un convenzionamento per prestazioni sanitarie rese dalla casa di cura. Ne consegue che il difetto di accreditamento della casa di cura non incide sulla validità del contratto, poiché la struttura si limitava a mettere a disposizione locali, attrezzature e personale infermieristico/ausiliario, mentre l’attività medica era svolta da personale dell’azienda sanitaria. L’accoglimento del secondo motivo ha assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1454 c.c.

    è richiamato solo come strumento con cui la casa di cura ha determinato la risoluzione anticipata del rapporto; non viene discusso il suo contenuto sostanziale

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992

    norma richiamata dalla Corte d’appello per fondare la nullità del protocollo; la Cassazione afferma che, nel caso concreto, non era la disposizione applicabile perché il rapporto non era di erogazione sanitaria in regime di accreditamento

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    norma richiamata dalla Corte d’appello per ritenere necessario l’accreditamento della casa di cura; la Cassazione ne esclude l’applicazione al rapporto in esame, qualificato come affitto di azienda

  • d.P.R. 14 gennaio 1997

    richiamato nel motivo di ricorso insieme alla disciplina dell’accreditamento; la Corte lo considera non decisivo alla luce della corretta qualificazione del rapporto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia/rilievo su eccezioni; la censura è ritenuta inammissibile e comunque infondata

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per sostenere la decadenza dalla riproposizione di eccezioni; la Corte non accoglie la doglianza

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di tempestività delle difese/eccezioni; la Corte lo considera in una censura inammissibile

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    la Corte lo interpreta nel senso che il ricorso deve contenere l’adeguata trascrizione degli atti e documenti essenziali richiamati, per consentire il controllo di legittimità

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione del vizio di violazione di legge per il secondo motivo

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati nel terzo motivo per censurare l’interpretazione del protocollo; il motivo resta assorbito

  • art. 6 del Protocollo del 30 aprile 2009

    "L’azienda per il funzionamento della Casa di cura Valle Fiorita si avvarrà di persona medico e sanitario che l’Azienda stessa si riserva di assegnare formalmente"

    è valorizzato per mostrare che i medici erano a carico dell’azienda sanitaria e non della casa di cura

  • art. 3 del Protocollo del 30 aprile 2009

    "L’azienda individua la Casa di cura quale sede di Unità Operative Complesse e Semplici facenti parte dell’Azienda... A tal fine l’Azienda si avvale della Casa di cura Valle Fiorita per erogare l’assistenza ospedaliera..."

    è valorizzato per dimostrare che la struttura era messa a disposizione dell’azienda sanitaria per l’erogazione dell’assistenza da parte di quest’ultima, non come soggetto accreditato erogatore

Massime di principio

  • Quando un rapporto tra struttura privata e azienda sanitaria, pur coinvolgendo locali, attrezzature e personale ausiliario/infermieristico della struttura privata, prevede che l’attività medica sia svolta da personale dell’azienda sanitaria, il rapporto può essere ricondotto allo schema dell’affitto di azienda e non a un convenzionamento sanitario in senso proprio.
  • Il requisito dell’accreditamento rileva per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario pubblico; se la struttura privata si limita a mettere a disposizione beni organizzati e non assume la cura medico-sanitaria dei pazienti, il difetto di accreditamento non determina la nullità del contratto.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso che denuncia un vizio processuale deve riportare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i documenti rilevanti, almeno nella parte necessaria al controllo di legittimità; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L’interpretazione del contratto deve essere coerente con il contenuto complessivo delle clausole e con la concreta ripartizione delle prestazioni tra le parti; se le clausole mostrano che la struttura privata non eroga l’assistenza medica ma offre supporto logistico-organizzativo, non è corretto qualificare il rapporto come prestazione sanitaria accreditata.

Come è indicizzato

MaterieAffitto di aziendaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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