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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07993/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale avente ad oggetto il cosiddetto "noleggio a caldo" di attrezzature di perforazione per l'esecuzione di lavori relativi a una condotta idrica. In primo grado la domanda della società attrice, diretta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno, era stata rigettata, così come la domanda riconvenzionale della controparte per il pagamento di un importo a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dei mezzi e le prestazioni rese. In appello, però, la corte territoriale ha ritenuto non contestata l'esecuzione delle prestazioni da parte della società che le aveva rese, ha valorizzato la prova testimoniale e documentale e ha qualificato il rapporto come unico contratto di noleggio a caldo, riconoscendo il diritto al corrispettivo pattuito e condannando la controparte al pagamento di una somma. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per asserita violazione delle regole sulla composizione del collegio, deducendo che la decisione sarebbe stata deliberata prima della composizione del collegio; (2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe trasformato la mancata contestazione in prova piena dei fatti allegati; (3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 360 c.p.c., per avere la corte ritenuto provata l'esecuzione delle prestazioni e il relativo corrispettivo sulla base della sola riqualificazione del rapporto, senza specifica prova; (4) erronea valutazione della prova testimoniale, perché i testi non avrebbero dimostrato adeguatamente né l'esecuzione delle prestazioni né la quantificazione del prezzo. In sede di legittimità è stata anche chiesta l'interruzione per sopravvenuta cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese, ma la Corte ha escluso che l'evento producesse effetti interruttivi nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto l'istanza di interruzione, affermando che la cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese, se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non determina interruzione del giudizio di legittimità, dominato dall'impulso d'ufficio. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondata perché l'eventuale errore sulla data della deliberazione della sentenza costituisce mero errore materiale, non causa di nullità. Sul secondo, terzo e quarto motivo ha dichiarato le doglianze inammissibili, osservando che, sotto la veste della violazione di legge, la ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre confermato l'applicazione del principio di non contestazione e la legittimità della valutazione delle prove testimoniali e documentali operata dalla corte territoriale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre che al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e di un'ulteriore somma a favore della cassa delle ammende, nonché al contributo unificato დამატivo ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La richiesta di decisione dopo la proposta accelerata è stata ritenuta validamente proposta; se la decisione finale è conforme alla proposta, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La conformità tra proposta ex art. 380-bis e decisione finale integra una fattispecie tipica di abuso del processo, con condanna al pagamento di una somma equitativa alla controparte e di un'ulteriore somma alla cassa delle ammende.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non indica specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte consente di ritenerli ammessi senza necessità di prova, nei limiti del principio di allegazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito delle prove.

  • art. 276 c.p.c.

    La doglianza sulla composizione del collegio è stata ricondotta al tema della regolare costituzione del giudice, ma è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro di validità della decisione e della composizione del giudice, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Richiamato per indicare che l'udienza di precisazione delle conclusioni si era svolta davanti al collegio nella medesima composizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la sopravvenuta cancellazione della società dopo la proposizione del ricorso non determina interruzione del processo, perché il giudizio di legittimità è dominato dall'impulso d'ufficio.
  • L'errore o l'omissione della data di deliberazione della sentenza non integra nullità dell'atto, trattandosi di elemento non essenziale e, al più, di mero errore materiale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice individui erroneamente la parte onerata della prova; non sussiste, invece, quando la censura investa la valutazione delle prove già acquisite.
  • Il principio di non contestazione opera quando la parte convenuta ometta una contestazione chiara e specifica dei fatti allegati dall'avversario; in tal caso i fatti possono essere ritenuti ammessi nei limiti della loro puntuale allegazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle prove testimoniali e documentali, poiché il peso probatorio e la scelta delle risultanze attendibili spettano al giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è deciso in conformità alla proposta resa ex art. 380-bis c.p.c., il legislatore configura una ipotesi tipica di abuso del processo con conseguenti condanne sanzionatorie ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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