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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9620/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il riesame limitatamente al sequestro del Fiat Ducato targato BS998TZ e ha confermato il sequestro preventivo impeditivo del manufatto abusivo e dell'autocarro Fiat Iveco Daily tg. ME549732 (finalizzato anche alla confisca obbligatoria ex art. 259 d.lgs. 152/2006). Con un unico motivo deduce violazione della motivazione e travisamento della prova (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), sostenendo in particolare che: 1) l'autocarro Fiat Ducato sarebbe intestato al ricorrente secondo la carta di circolazione; 2) il manufatto abusivo non sarebbe ancorato al suolo ma solo appoggiato, quindi privo dei caratteri di stabilità che richiederebbero autorizzazioni edilizie; 3) il ricorrente sarebbe intestatario dell'utenza elettrica collegata al manufatto. Si censurano, inoltre, i richiami normativi relativi agli artt. 256 e 256-bis d.lgs. 152/2006 e agli artt. 44, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge; il dedotto vizio è incentrato sulla motivazione e su contestazioni di merito/travisamento della prova, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Il Tribunale del Riesame aveva assunto elementi probatori (visura Ancitel PRA per l'intestatario dell'autocarro e atti d'indagine che documentano l'ancoraggio al suolo mediante travi d'acciaio) e tali accertamenti sono valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione. Le questioni sull'utenza elettrica e sulle fotografie sono ritenute di merito o non pertinenti all'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione (travisamento della prova). La Corte osserva che la censura è in fatto/merito e pertanto non idonea a fondare il ricorso di legittimità.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma che limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge; la Corte la invoca per dichiarare inammissibile il ricorso che invece solleva questioni di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata in via equitativa per la presentazione di un ricorso inammissibile.

  • art. 259 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato per la confisca obbligatoria rispetto al veicolo sottoposto a sequestro; il sequestro preventivo ha anche finalità di confisca obbligatoria in relazione a ipotesi di reato ambientale.

  • artt. 256 e 256-bis d.lgs. n. 152/2006

    Norme incriminatrici richiamate per configurare il fumus dei reati ambientali connessi allo stato dei luoghi e al materiale stoccato, ritenute dal Tribunale del Riesame sussistenti in via cautelare.

  • artt. 44, 93, 94, 95 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamati come profili di illiceità edilizia/urbanistica del manufatto; il Tribunale del Riesame ha ritenuto sussistente il fumus di reato edilizio in relazione a tali disposizioni.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata per la disciplina procedurale della trattazione del ricorso (modalità/tempi di trattazione del procedimento).

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente senza argomentazione significativa; si riferiscono alle misure cautelari personali e sono state ritenute non pertinenti all'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • La Cassazione è limitata a sindacare violazioni di legge: le contestazioni che impugnano esclusivamente la valutazione del merito e delle prove sono inammissibili
  • In ricorsi contro provvedimenti cautelari su sequestro e misure reali occorre formulare censure di diritto chiare (violazione di norme procedurali o di diritto), non solo contestazioni probatorie
  • Documenti ufficiali (visure PRA, atti di indagine) utilizzati dal giudice di merito a fondamento delle sue determinazioni sono difficilmente sindacabili in Cassazione; la contestazione dell'interpretazione di tali documenti deve tradursi in una specifica deduzione di violazione di legge
  • Se l'ordinanza impugnata non affronta specifici profili (es. collegamento di utenze), tali questioni non possono essere legittimamente sollevate ex post in Cassazione come motivo principale
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve evitare censure generiche e fornire una rigorosa ricostruzione normativa: richiami a norme non attinenti o prive di argomentazione sostanziale possono determinare l'inammissibilità e sanzioni economiche

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