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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29333/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: vizio per mancata e insufficiente motivazione riguardo alla mancata comunicazione all'imputato e al suo difensore della variazione della data dell'udienza di discussione (originaria 07/04/2020, poi rinviata al 26/05/2020 per Covid-19). La difesa contestava che la PEC ricevuta non si riferiva al processo in oggetto (diversi numeri RGNR/RGDIB, nominativo di altro imputato) e conteneva in allegato un atto con diversa data (07/10/2020), sicché non vi sarebbe stata una valida notifica, con conseguente nullità assoluta insanabile; inoltre rilevava che l'imputato aveva eletto domicilio presso il difensore. In sede di cassazione il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità sostenendo che si trattava di una censura motivazionale non ammissibile ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva motivato riecheggiando la conformità della comunicazione via PEC all'art. 83 co.14 d.l. 18/2020 e qualificando come mera irregolarità l'assenza del nome dell'imputato nella relata, ma non aveva considerato e motivato rispetto alla precisa eccezione difensiva (documentata) secondo cui l'avviso allegava un atto relativo ad altro procedimento con diversa data. La Cassazione ha preso atto delle verifiche di cancelleria riportate nell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 05/05/2021 che confermavano l'errore (comunicata data 07/10/2020 anziché 26/05/2020) e ha ritenuto omessa la necessaria valutazione da parte della Corte d'appello. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, disponendo che la questione sia rivalutata alla luce dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione e della documentazione prodotta.

Norme richiamate

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 14

    Prevede l'uso della PEC per comunicazioni processuali durante l'emergenza Covid; la Corte d'appello aveva ritenuto conformi le comunicazioni effettuate via PEC ma la Cassazione rileva che la conformità formale non esclude l'esame del contenuto concreto della comunicazione (se riferita al corretto procedimento, data e destinatario).

  • codice di procedura penale, art. 97, comma 4

    Riferimento alla nomina del difensore d'ufficio/nomina ex art.97(4); la difesa sosteneva che l'elezione di domicilio presso il difensore rendeva essenziale la corretta comunicazione al difensore stesso; la Corte d'appello aveva considerato la notifica al difensore sufficiente, ma la Cassazione ha richiesto verifica sulla corrispondenza effettiva dell'atto notificato.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    Limita i motivi di ricorso per cassazione alle ipotesi tassative; il Procuratore Generale aveva dedotto che si trattava di una censura motivazionale non ammessa dall'art.606 e). Tuttavia la Cassazione ha ritenuto che qui non si trattasse di una mera lamentela astratta sulla motivazione, bensì di una mancata considerazione di specifici elementi di fatto (documentazione dell'errore nella comunicazione) che giustificano il controllo di legittimità e l'annullamento.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24 (richiamato per modalita' di trattazione)

    Norma che disciplina la trattazione cartolare dei ricorsi in Cassazione (assenza di discussione orale) nelle fattispecie previste; il ricorso è stato trattato per via cartolare ai sensi dell'art.24 d.l. n.137/2020

Massime di principio

  • La semplice comunicazione via PEC non è automaticamente valida se il contenuto/Allegati indicano riferimenti a un altro procedimento: va verificato che numeri di ruolo, nominativo e data corrispondano al processo oggetto della comunicazione.
  • Se la difesa produce documentazione che dimostra discrepanze oggettive nella notifica (estratti SNT, ricevute PEC, ordinanze del giudice dell'esecuzione), la Corte territoriale è tenuta a motivare specificamente sul punto; l'omessa valutazione può portare ad annullamento in Cassazione.
  • La censura sulla mancanza o insufficienza di motivazione può essere ammissibile in Cassazione se riguarda la mancata considerazione di elementi di fatto decisivi, e non una generica critica della motivazione.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore non esonera la necessità che la comunicazione sia chiaramente riferita allo stesso procedimento; notifica al solo difensore che riporti però dati di altro fascicolo può integrare una nullità.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e produrre in sede di appello/proc. esecutivo ogni elemento di cancelleria (ordinanze, estratti SNT, ricevute PEC, atti notificati) per consentire al giudice di valutare correttamente la validità della notifica e prevenire il rigetto per motivazione carente.
  • Se il giudice dell'esecuzione accerta discrepanze formali nella comunicazione, tale accertamento può costituire prova processuale rilevante anche in sede di appello e cassazione.

Testo integrale

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