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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18235/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione finanziaria relativo a un bene fornito da una società terza. L’utilizzatore aveva sospeso il pagamento dei canoni sostenendo che il fornitore avesse inadempiuto agli obblighi relativi al bene (in particolare, per vizi o mancata conformità) e chiedendo quindi che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla concedente fosse revocato. Nel giudizio di merito era stata anche chiesta la chiamata in garanzia del fornitore per essere manlevato in caso di conferma del credito della concedente. Nel ricorso per cassazione l’utilizzatore ha dedotto cinque censure: 1) violazione dell’art. 1526, comma 1, c.c. per non avere la corte d’appello applicato la disciplina ritenuta propria del leasing traslativo e per non avere dichiarato nulla la clausola che consentiva al concedente di trattenere i canoni scaduti e pretendere anche quelli futuri attualizzati; 2) motivazione apparente sulla medesima questione della clausola penale e della sua eventuale riduzione; 3) violazione degli artt. 1460 e 1463 c.c. e dell’art. 1375 c.c., sostenendo che l’eccezione di inadempimento del fornitore potesse essere opposta anche al concedente nonostante la clausola di riversamento del rischio sull’utilizzatore; 4) violazione dell’art. 117 TUB per mancata indicazione dell’ISC/TAEG e conseguente nullità del contratto; 5) violazione dell’art. 106 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando l’affermazione che gravasse sull’utilizzatore la prova dei vizi del bene, anziché limitarsi alla loro denuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo, perché la clausola penale del leasing è valida e, nel caso concreto, la corte di merito aveva escluso con accertamento di fatto l’esistenza di elementi concreti di manifesta eccessività; le censure miravano in realtà a un riesame del merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché non specificava i fatti decisivi relativi all’asserita inerzia del concedente dopo la denuncia dei vizi e richiedeva comunque un apprezzamento di merito; inoltre non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che l’ISC/TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e la sua eventuale omissione non comporta nullità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, nelle azioni di risoluzione o riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta, l’onere di provare l’esistenza dei vizi grava sul compratore; inoltre la deduzione sull’avvenuto assolvimento della prova non era scrutinabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle due società resistenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1526, comma 1, c.c.

    La clausola penale nel leasing traslativo è di per sé valida; il giudice può solo valutarne l’eventuale eccessività e, se del caso, ridurla. Nel caso concreto non erano stati allegati elementi concreti idonei a dimostrarne la manifesta eccessività.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure prospettate come violazione di legge o motivazione apparente non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito, preclusa in cassazione.

  • art. 1460 c.c.

    La doglianza sull’eccezione di inadempimento del fornitore non è stata esaminabile perché il motivo non indicava specificamente i fatti rilevanti e sollecitava una nuova valutazione di merito.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1460 c.c. a sostegno della tesi dell’utilizzatore, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché richiedeva un riesame fattuale.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di interpretazione ed esecuzione del contratto secondo buona fede; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per le ragioni sopra dette.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    L’omessa indicazione dell’ISC/TAEG non determina nullità del contratto, poiché tale indice è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non un tasso/prezzo/condizione la cui omissione sia sanzionata con nullità sostitutiva.

  • art. 106 c.p.c.

    La censura sulla chiamata in garanzia non è stata accolta; il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile per mancato confronto con l’orientamento consolidato e per la richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Nelle azioni di risoluzione o riduzione del prezzo per vizi della cosa, l’attore-compratore/utilizzatore che agisce deve provare l’esistenza dei vizi.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato dal precedente consolidato sul riparto dell’onere probatorio in tema di garanzia per vizi della cosa venduta.

  • art. 1492 c.c.

    Chi esercita l’azione di risoluzione o di riduzione del prezzo per vizi deve dare prova dell’esistenza dei vizi.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve indicare specificamente i fatti e i documenti su cui si fonda; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il controllo sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo la clausola che prevede la trattenuta dei canoni scaduti e la richiesta dei canoni futuri attualizzati non è nulla per sé: la sua validità resta ferma, salva la verifica giudiziale dell’eventuale manifesta eccessività dell’importo dovuto e la conseguente possibile riduzione.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito; quando la doglianza investe l’apprezzamento sulla eccessività della penale o sulla ricorrenza dei presupposti fattuali di una difesa, il controllo di legittimità è limitato.
  • Nel collegamento tra leasing e contratto di fornitura, l’utilizzatore che invochi l’eccezione di inadempimento del fornitore deve allegare e indicare in modo specifico i fatti che fondano la pretesa, compresa l’eventuale conoscenza dei vizi da parte del concedente e la sua inerzia; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L’ISC/TAEG ha funzione di indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento e la sua eventuale omissione non integra, di regola, una nullità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, se il costo globale è comunque ricostruibile dalle voci contrattuali.
  • Nelle azioni di risoluzione o di riduzione del prezzo per vizi della cosa, l’onere di provare l’esistenza dei vizi grava sulla parte che agisce, non bastando la sola denuncia dei difetti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoLeasingImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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