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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07551/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha richiesto per l'anno d'imposta 2014 l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, contestandola sia al titolare di un centro di trasmissione dati operante in Italia sia alla società bookmaker estera, indicata come coobbligata solidale. La società ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto dei ricorsi, deducendo: in via pregiudiziale, la violazione del diritto UE e la necessità di rinvio alla Corte di giustizia; preliminarmente, la nullità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese; nel merito, l'erronea individuazione del presupposto soggettivo in capo al CTD, l'erronea applicazione del presupposto territoriale, la violazione dei principi UE di non discriminazione e del legittimo affidamento, l'incompatibilità del tributo con la direttiva IVA, l'errore nel negare l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa e, infine, censure sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla lingua dell'avviso, sulla necessità di rinvio pregiudiziale e sulla compatibilità della disciplina interna con il diritto UE. Ha ribadito che, per l'anno 2014, l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche dal bookmaker estero privo di concessione, in via solidale con il soggetto che raccoglie le scommesse in Italia, poiché il presupposto del tributo è la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta nel territorio nazionale. Ha inoltre escluso la violazione della direttiva IVA, l'applicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza normativa e ha ritenuto corrette, per la parte ammissibile, le statuizioni sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la questione era già chiarita dalla giurisprudenza unionale e non richiedeva un nuovo intervento interpretativo.

  • art. 56 TFUE

    Non osta a una normativa nazionale che assoggetti all'imposta unica i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, i loro mandanti esteri privi di concessione, se la disciplina non introduce una restrizione discriminatoria.

  • art. 52 TFUE

    Richiamato nel tentativo di rinvio interpretativo, ma non ritenuto decisivo o bisognoso di ulteriore interpretazione autonoma.

  • art. 57 TFUE

    Richiamato nel tentativo di rinvio interpretativo, senza necessità di ulteriore intervento della Corte di giustizia.

  • art. 7 L. 212/2000

    Non impone la traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario; il contribuente deve provare di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    È interpretato nel senso che soggetto passivo dell'imposta è chiunque gestisca, anche telematicamente e anche per conto di soggetti esteri, concorsi pronostici o scommesse.

  • art. 1, comma 66, L. 220/2010

    Norma interpretativa che chiarisce la soggettività passiva anche per chi gestisce scommesse per conto di terzi, compresi operatori esteri privi di concessione; la sua applicazione vale per i rapporti successivi al 2011 e, nei limiti indicati dalla Corte costituzionale, anche per quelli precedenti.

  • art. 1, comma 64, L. 220/2010

    Esplicita le finalità di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco, a sostegno della disciplina interna.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    Richiamato per il profilo territoriale dell'imposizione, ma la Corte ribadisce che il fatto imponibile riguarda l'attività di organizzazione e raccolta svolta in Italia.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La direttiva IVA non vieta l'introduzione o il mantenimento di imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza, esclusa perché la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito il quadro per l'anno 2014.

  • art. 5, comma 1, L. 472/1997

    Richiamato insieme alle norme sull'esimente di incertezza normativa, ma ritenuto non applicabile al caso di specie.

  • art. 6, comma 2, L. 472/1997

    Richiamato con riferimento all'obiettiva incertezza, esclusa per la chiarezza del quadro normativo vigente nel 2014.

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    La Corte esclude l'esimente della incertezza normativa oggettiva perché il quadro risultava definito dalla norma interpretativa e dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in tema di spese di lite e assistenza dell'amministrazione finanziaria mediante propri funzionari.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    Consente la liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore anche quando sia assistito da funzionari propri, secondo il sistema tariffario applicabile.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato secondo il principio di soccombenza per la regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione non è sindacabile in cassazione nei limiti prospettati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel settore delle scommesse non armonizzato a livello UE, uno Stato membro può disciplinare il prelievo fiscale in modo da colpire le attività di raccolta e organizzazione svolte sul proprio territorio, anche se il bookmaker è stabilito all'estero e privo di concessione, purché non vi siano restrizioni discriminatorie o sproporzionate.
  • Ai fini dell'imposta unica sulle scommesse, il presupposto non è la sola conclusione del contratto di scommessa, ma la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle giocate; la territorialità va quindi riferita alle attività materiali svolte in Italia dal centro di raccolta.
  • La norma interpretativa del 2010 ha chiarito la soggettività passiva dell'imposta unica anche per chi gestisce scommesse per conto di terzi esteri; per i periodi successivi al 2011 non sussiste, di regola, alcuna obiettiva incertezza normativa idonea a escludere sanzioni o imposta.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente la nullità dell'avviso: occorre allegare e provare una concreta lesione del diritto di difesa, cioè l'effettiva impossibilità di comprenderne il contenuto.
  • La direttiva IVA non impedisce l'applicazione cumulativa di un'imposta speciale sui giochi, purché il tributo non abbia natura di imposta sul volume d'affari.
  • In tema di spese nel contenzioso tributario, la liquidazione a favore dell'Amministrazione assistita da funzionari è compatibile con il sistema delle spese processuali; la compensazione resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è, di per sé, censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImposta unica sulle scommesseSpese di liteContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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