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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 936/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei rapporti bancari/postali e delle quote societarie fino a C 28.980.307,60 per il reato di truffa aggravata. Il ricorrente contestava che: 1) le navi affidate erano conformi ai requisiti indicati nel bando alla data di aggiudicazione e i certificati amministrativi (certificati di sicurezza) legittimamente rilasciati escludevano l'illegittimità; 2) era stata errata applicazione e interpretazione di norme tecniche e amministrative (art. 4-ter D.Lgs. 45/2000 come modificato, circolari ministeriali) che richiedono valutazione di fattibilita tecnica e ragionevolezza economica per interventi su unità navali antecedenti al 1.10.2004; 3) il Tribunale non avrebbe vagliato la praticabilità tecnica e la ragionevolezza economica degli adeguamenti e non avrebbe preso in considerazione la Relazione Tecnico Economica contenente soluzioni alternative per le persone a mobilita ridotta; 4) vi sarebbe stata disapplicazione illegittima di atti amministrativi; 5) errore nella quantificazione del profitto confiscabile (art. 321 c.2 c.p.p.), poiché le somme erogate sarebbero corrispettivo per prestazioni e non mera elargizione, quindi il sequestro avrebbe dovuto limitarsi al profitto effettivo o ad una parte identificabile delle somme.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non idoneo a dimostrare l'errore di diritto ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui, dai rilievi ministeriali del 2007 e dalle successive note fino al 2020 e dagli accertamenti della Capitaneria e dell'Ufficio di Sanità Marittima, non risulta che siano stati effettuati gli adeguamenti necessari sulle unità navali per il trasporto delle persone a mobilita ridotta; i certificati intermedi erano generici e non superavano le risultanze critiche. Quanto al profitto confiscabile, la Corte ha richiamato la giurisprudenza (tra cui sent. n.3479/21 e Sez. Un. n.26654/2008) per affermare che i contributi pubblici erogati per garantire un servizio pubblico essenziale (incentivi/aiuti) non sempre costituiscono un corrispettivo sinallagmatico; nel caso concreto le somme erogate rappresentavano un contributo finalizzato a garantire il servizio e pertanto era legittimo sottoporre a sequestro l'intero ammontare. Pertanto il ricorso è infondato e rigettato.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità in cassazione contro provvedimenti cautelari reali a motivi di violazione di legge; la Corte ha richiamato tale limite per escludere ragioni generiche di doglianza sulla motivazione del Tribunale.

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma sulla truffa in appalti pubblici/forniture; è la fattispecie contestata al ricorrente e la Corte ha ritenuto sussistente il fumus del reato alla luce delle risultanze relative alla non conformità delle navi.

  • art. 483 cod. pen. e artt. 46-47 D.Lgs. 445/2000 (falso e dichiarazioni amministrative)

    I difensori sostenevano che dichiarazioni di conformità non integrassero il falso; la Corte ha ritenuto che le certificazioni amministrative intermedie, essendo generiche, non escludessero la rilevanza delle successive risultanze di mancato adeguamento.

  • D.P.R. n.445/2000 (art. 75 e 76)

    Riguarda dichiarazioni sostitutive e falsità; i motivi difensivi che invocavano le previsioni amministrative non sono stati ritenuti dirimenti dalla Corte rispetto alle risultanze probatorie.

  • D.Lgs. 4.2.2000 n.45, art. 4-ter comma 1 lett. b) (come modificato dal D.Lgs. 8.3.2005 n.52)

    Stabilisce la distinzione tra imbarcazioni costruite prima o dopo 1.10.2004 e la necessità di valutare la fattibilità tecnica e la ragionevolezza economica per gli adeguamenti; la Corte ha ritenuto che, pur essendo rilevante, la norma non impedisce la valutazione giudiziale che ha portato a ritenere l'assenza degli adeguamenti in concreto.

  • Circolare Ministero dei Trasporti n.10/SM del 04.01.2007 e circolare n.20540 del 17.12.2012

    Indicazioni tecniche sui requisiti per il trasporto di persone a mobilità ridotta; la giurisprudenza ha considerato che tali criteri, unitamente alle note ministeriali e agli accertamenti, supportano la conclusione di non conformità delle navi.

  • art. 321 comma 2 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro per equivalente del profitto del reato; la Corte ha richiamato orientamenti secondo cui, se le somme pubbliche sono contributi e non corrispettivo effettivo, può essere sequestrato l'intero importo erogato.

  • Cass. pen., sent. n.3479/2021 e Sez. Un. n.26654/2008 (giurisprudenza)

    Richiamate dalla Corte per distinguere tra contratti a prestazioni corrispettive (dove il profitto confiscabile è la differenza effettiva) e erogazioni pubbliche finalizzate a incentivare un servizio, per le quali l'erogazione non costituisce sempre un corrispettivo sinallagmatico; nel caso concreto la giurisprudenza giustifica il sequestro dell'intero contributo.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a questioni di diritto: motivi generici o che chiedono una diversa valutazione delle prove sono tipicamente inammissibili.
  • La mera esibizione di certificati amministrativi non esclude di per sé responsabilità penale se successivi accertamenti amministrativi e/o tecnici dimostrano la persistenza di non conformità rilevanti.
  • Le norme tecniche e le circolari che richiedono valutazioni di fattibilità tecnica e ragionevolezza economica impongono che tali accertamenti siano concretamente svolti e documentati; in mancanza di tale prova, il giudice può ritenere la non conformità.
  • Quando le somme erogate da un ente pubblico costituiscono contributi o incentivi finalizzati a garantire un servizio pubblico essenziale (e non il corrispettivo effettivo della prestazione), la confiscabilità per equivalente può riguardare l'intero ammontare erogato.
  • Per contrastare efficacemente provvedimenti di sequestro in casi analoghi, il resistente deve proporre argomentazioni specifiche e quantificate: dimostrare i costi effettivi sostenuti, produrre documentazione di adeguamento tecnico tempestiva, certificazioni puntuali che riferiscano espressamente ai requisiti contestati e perizie che attestino l'impraticabilità tecnica o l'insostenibilità economica degli interventi.

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