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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17456/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi professionali proposta da un tecnico nei confronti di più soggetti. Il Tribunale aveva deciso in senso sfavorevole al professionista, ma la Corte d'appello di Napoli ha accolto il gravame del professionista. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i soggetti condannati, deducendo due motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove testimoniali, in particolare di una testimonianza ritenuta decisiva, e per avere la Corte territoriale riconosciuto un rapporto professionale nonostante, secondo i ricorrenti, l'incarico fosse stato conferito direttamente dai committenti a un altro soggetto, mentre il professionista era solo collaboratore; inoltre, si lamentava che l'appello fosse stato accolto oltre il limite della domanda, indicata in euro 20.000; (2) violazione degli artt. 2697 e 2230 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, poiché la controparte non avrebbe dimostrato l'esistenza del contratto d'opera professionale. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio un profilo processuale assorbente: i ricorrenti, pur assistiti dallo stesso difensore, erano portatori di interessi confliggenti, perché alcuni erano originari convenuti che avevano chiamato in causa altro soggetto per manleva, mentre quest'ultimo contrastava le domande nei propri confronti; in presenza di conflitto di interessi è inammissibile la difesa comune mediante lo stesso procuratore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione senza esaminare nel merito i due motivi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. La decisione si fonda sul rilievo officioso dell'inammissibilità derivante dalla costituzione con unico difensore di parti in conflitto di interessi, questione processuale sottratta al contraddittorio preventivo quando è di puro diritto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro formale di deduzione dei motivi per violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove testimoniali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per dedurre ultrapetizione rispetto alla domanda proposta.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sull'esistenza del contratto.

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato quale norma sul contratto d'opera intellettuale, per sostenere la pretesa insussistenza del rapporto professionale.

  • art. 384 c.p.c., comma 3

    Il rilievo officioso dell'inammissibilità non richiede interlocuzione con le parti quando la decisione riguarda una questione di mero diritto e la Corte non debba decidere nel merito.

  • art. 101 c.p.c., comma 2

    La sua violazione non è configurabile quando la questione è esclusivamente processuale e l'interlocuzione preventiva non potrebbe introdurre difese utili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando più ricorrenti sono assistiti dallo stesso difensore ma sono portatori di interessi confliggenti, la costituzione unitaria è inammissibile e il vizio è rilevabile d'ufficio in cassazione.
  • Il conflitto di interessi tra parti rappresentate dallo stesso procuratore integra una questione processuale di mero diritto, che può essere rilevata senza previa interlocuzione con le parti se la Corte non deve decidere nel merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, quando ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
  • Le doglianze sulla valutazione delle prove e sull'esistenza del contratto restano assorbite quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale preliminare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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