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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32466/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per omicidio volontario (capo A), tentato omicidio (capo B) e porto ingiustificato di coltello (capo C). Il ricorso in Cassazione censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (art. 62 c.p.) rispetto al capo B, sostenendo che le condotte vessatorie del figlio Aurelio avrebbero giustificato la reazione, e il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) oltre al giudizio sulla commisurazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, confermando il giudizio di merito che aveva escluso l'attenuante della provocazione (per l'assenza di un fatto ingiusto specifico idoneo a scatenare la reazione e di nesso causale) e le attenuanti generiche (tenuto conto del contesto familiare degradato, dell'abuso di alcol da parte dell'imputato, dell'intensità del dolo, della gravità delle modalità e del comportamento processuale). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Zaccaria Rosa, che saranno liquidate dalla Corte di assise d'appello di Catania secondo gli artt. 82 e 83 del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 62 cod. pen.

    L'attenuante della provocazione è stata ritenuta inapplicabile perché mancava l'individuazione di un fatto ingiusto specifico da parte della vittima e il rapporto di causalità tra tale fatto e lo stato d'ira dell'imputato; reazioni protratte nel tempo e alterazioni emotive non sono sufficienti a configurarla.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche sono state negate perché il contesto familiare degradato non è valutato favorevolmente all'imputato (anche lui contribuiva con abuso di alcol), la condotta è stata ritenuta di particolare gravità, il dolo intenso e il comportamento processuale negativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per autorizzare l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002

    Norme richiamate per la liquidazione e il pagamento, a favore dello Stato, delle spese di rappresentanza e difesa spettanti alla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Per riconoscere l'attenuante della provocazione è necessario dimostrare un fatto ingiusto specifico e un rapporto causale diretto tra quel fatto e la reazione: l'accumulo di liti o un'emotività protratta nel tempo senza episodio scatenante non basta.
  • Le attenuanti generiche vengono valutate globalmente: un contesto familiare problematico non è automaticamente attenuante se l'imputato vi ha contribuito (es. abuso di alcol), se la condotta è molto grave o il dolo è intenso; il comportamento processuale negativo incide negativamente sulla concessione.
  • La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi manifestamente infondati e può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme per la Cassa delle ammende; le censure generiche che non si confrontano con i rilievi motivazionali specifici della sentenza di merito sono destinate a fallire.
  • Nelle contestazioni di attenuanti, occorre nel ricorso di merito e in Cassazione confrontare puntualmente le prove e la motivazione dei giudici di merito: affermazioni vaghe o il solo richiamo a orientamenti giurisprudenziali non sono sufficienti.

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