Cassazione Civile, Ordinanza n. 28073/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI notificato dal Comune di Roma per l’anno d’imposta 2008, calcolato sulla base di una nuova rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio a un immobile sito in Roma. L’immobile era stato ceduto nel 1995 a una società poi incorporata dalla ricorrente; tuttavia, al momento della procedura catastale DOCFA per variazione della rendita, la partita catastale risultava ancora intestata alla ricorrente, che non aveva tempestivamente aggiornato la voltura. La società ha impugnato la decisione della CTR del Lazio che aveva ritenuto legittima la notifica della rendita all’intestataria catastale e, conseguentemente, corretto l’avviso ICI. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 74, comma 1, L. 342/2000 e dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992, sostenendo che il destinatario rilevante dovesse essere il proprietario effettivo risultante dai registri immobiliari, e che la notifica all’intestatario non proprietario le avesse precluso il diritto di difesa. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè che la richiesta di variazione catastale era stata presentata dalla reale proprietaria dell’immobile, elemento che avrebbe reso conoscibile all’Ufficio il soggetto effettivamente legittimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l’orientamento ormai consolidato richiamato nella decisione, gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno efficacia giuridica nei soli confronti dei soggetti intestatari della partita catastale, ai quali devono essere notificati ai sensi dell’art. 74, comma 1, L. 342/2000; il soggetto passivo dell’ICI che non sia intestatario può contestare l’atto impositivo, ma non eccepire l’omessa notifica della rendita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza d’appello era di conferma di quella di primo grado e quindi operava il limite di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. all’impugnazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre la censura era sostanzialmente una contestazione in diritto e non un vero omesso esame di fatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per l’evoluzione giurisprudenziale sulla questione, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente lo invoca per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale sono efficaci solo dalla notificazione ai soggetti intestatari della partita catastale; la notifica è funzionale alla decorrenza dell’efficacia nei loro confronti.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile ICI è collegata alla rendita catastale attribuita, che il Comune può utilizzare per il calcolo dell’imposta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ne esclude l’ammissibilità nel caso concreto.
Preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado, in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale producono effetti giuridici, ai fini dell’art. 74 L. 342/2000, nei soli confronti dell’intestatario della partita catastale; la notificazione a tale soggetto è quella rilevante per la decorrenza dell’efficacia dell’atto.
- Il soggetto passivo dell’imposta che non coincida con l’intestatario catastale non può fondare l’impugnazione dell’atto impositivo sulla sola omessa notifica della rendita, ma deve eventualmente contestare il classamento o l’attribuzione della rendita posta a base del tributo.
- In presenza di sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione per effetto dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che le decisioni di merito si fondano su accertamenti di fatto non sovrapponibili.
- Una censura formalmente formulata come omesso esame di fatto è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a rimettere in discussione la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito.
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