Cassazione Civile, Ordinanza n. 11573/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguardava il trattamento economico spettante a una coordinatrice provinciale per l'educazione fisica del comparto scuola. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto della lavoratrice a percepire, per dodici mensilità, il compenso previsto dall'art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, anziché quello più ridotto previsto da successive fonti collettive richiamate dal Ministero, e avevano escluso l'obbligo di restituzione delle somme già corrisposte. Il Ministero, ricorrente per cassazione, deduceva due motivi: con il primo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 87 del CCNL 2006-2009, sostenendo che anche per il coordinatore si applicasse il comma 2 della clausola, che collega il compenso a specifici progetti e ne consente la corresponsione forfettaria; con il secondo, la violazione degli artt. 87 e 30 del CCNL 2006-2009 e dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, ribadendo che il compenso doveva essere determinato a livello di singola istituzione scolastica e che l'intesa del 18 maggio 2010 aveva legittimamente previsto un pagamento una tantum in luogo della maggiorazione oraria.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, che peraltro ha richiamato come già ritenute infondate in precedenti arresti, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione. La sentenza impugnata era stata pubblicata il 18 agosto 2016 e notificata all'Avvocatura Distrettuale di Bologna il 13 ottobre 2016; il ricorso per cassazione fu invece avviato alla notifica soltanto il 20 febbraio 2017, quando era già decorso il termine perentorio di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., scaduto il 12 dicembre 2016. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, in quanto esonerata dal materiale versamento del contributo unificato tramite il meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006-2009
È la norma contrattuale sostanziale invocata nel merito; il Ministero sosteneva che anche per il coordinatore provinciale dovesse applicarsi il comma 2, con collegamento del compenso a specifici progetti e possibilità di corresponsione forfettaria, ma la Corte non ha deciso sul punto per la tardività del ricorso.
art. 4 dell'Accordo Nazionale 18.11.2009
È richiamato come fonte collettiva più favorevole/pertinente dal Ministero per disciplinare il compenso, ma la Corte non affronta il merito della sua applicazione.
art. 4 dell'Intesa 18.5.2010
È la base della disciplina economica contestata; il Ministero ne invocava la legittimità, mentre i giudici di merito l'avevano ritenuta in contrasto con la contrattazione nazionale nella parte relativa al trattamento economico dei coordinatori provinciali.
È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge o contratto collettivo.
Termine perentorio per proporre ricorso per cassazione, decorrente dalla notificazione della sentenza; la sua inosservanza ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
art. 11, 2° comma, R.d. n. 1611/1933
È richiamato per la notificazione della sentenza all'Avvocatura Distrettuale, rilevante ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
art. 30 CCNL 2006-2009
Norma collettiva invocata nel secondo motivo come parte del quadro disciplinare del compenso; la Corte non ne esamina il contenuto per la tardività del ricorso.
È richiamato dal Ministero per sostenere la conformità dell'intesa sindacale e della disciplina decentrata; la Corte non entra nel merito della censura.
art. 37 del CCNI 31 agosto 1999
È invocato dal Ministero per sostenere che la ripartizione delle risorse dovesse essere definita mediante intesa tra amministrazione e sindacati a livello di istituzione scolastica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato, soggette a prenotazione a debito e quindi esonerate dal materiale versamento del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata è inammissibile, a prescindere dalla fondatezza o infondatezza dei motivi dedotti.
- Quando la notificazione della sentenza risulta ritualmente eseguita alla parte tenuta a riceverla, il termine per impugnare decorre da tale notificazione e il successivo ricorso tardivo non può essere esaminato nel merito.
- Nei casi in cui la ricorrente sia un'Amministrazione dello Stato che opera con il sistema della prenotazione a debito, non si applica il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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