Cassazione Penale, Sentenza n. 24119/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP di Pesaro che, con rito abbreviato, aveva assolto Diallo per la contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110/1975 ritenendo insussistente il fatto. Il motivo di ricorso dedotto era la violazione di legge per errata qualificazione della "hall" dell'albergo come "luogo di privata dimora": secondo il ricorrente la sala di ricevimento è un luogo aperto al pubblico e dunque rilevante ai fini della configurabilità del porto di strumenti atti ad offendere; inoltre il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione in relazione al rinvenimento del taglierino nella hall. In sede difensiva era stata sollevata eccezione di tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso tempestivo e fondato. Ha escluso l'eccezione di inammissibilità ritenendo corretta la sequenza dei termini processuali (deposito e comunicazione). Sul merito la Corte ha condiviso la qualificazione della hall come "luogo aperto al pubblico", richiamando giurisprudenza consolidata che distingue i luoghi di privata dimora da quelli accessibili al pubblico. Di conseguenza ha accolto il ricorso del Procuratore Generale con annullamento della sentenza impugnata relativamente al porto del taglierino e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Pesaro in diversa composizione. La pronuncia sull'oggetto da cucina non è stata interessata dall'annullamento operato sul taglierino.
Norme richiamate
La norma è la fonte della contravvenzione contestata per il porto di oggetti pericolosi; la Corte ha ritenuto che, ove l'oggetto sia posto nella disponibilità dell'imputato in un luogo aperto al pubblico (come la hall), la qualificazione del fatto poteva giustificare diversa valutazione rispetto a quella svolta dal GIP
artt. 544 e 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
Richiamate ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale: la Corte ha ritenuto corretto il calcolo dei termini e quindi infondata l'eccezione di tardività avanzata dalla difesa
art. 624-bis c.p. (richiamato in giurisprudenza)
Usato come parametro giurisprudenziale per la distinzione tra "privata dimora" e "luogo aperto al pubblico": la Corte ha ribadito che nella nozione di privata dimora rientrano solo i luoghi dove si svolgono atti della vita privata, non accessibili al pubblico senza consenso del titolare, mentre la hall di un albergo è luogo per definizione aperto al pubblico
Massime di principio
- La hall o sala di ricevimento di un albergo va generalmente considerata come "luogo aperto al pubblico"; pertanto il possesso/porto di strumenti atti ad offendere in tali aree può essere valutato diversamente rispetto all'interno della stanza privata dell'ospite
- La nozione di "privata dimora" richiede che nel luogo si svolgano atti della vita privata e che l'accesso sia limitato; luoghi ad accesso indeterminato o regolato non materialmente o giuridicamente dal titolare non rientrano in tale categoria
- Errori di qualificazione giuridica del luogo in cui il fatto è avvenuto possono essere motivo di annullamento e rinvio da parte della Cassazione per nuovo giudizio
- Le eccezioni di tardività dei ricorsi del pubblico ministero devono essere valutate alla luce dei termini di deposito e di comunicazione: la tempestività deve essere accertata con riferimento agli atti di notifica e deposito
- In casi analoghi è importante documentare la concreta disponibilità dell'oggetto e il luogo preciso del rinvenimento (stanza privata vs aree comuni) perché la qualificazione del luogo è decisiva per la configurazione del reato
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