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Sentenza

Sentenza n. 173/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione della candidata per mancato superamento della prova scritta e atti della procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di direttore presso il Museo delle Scienze, inclusi l’approvazione della graduatoria e il conferimento dell’incarico al vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato gli atti del concorso per titoli ed esami, in particolare la valutazione insufficiente della prova scritta che ne ha determinato l’esclusione dalle successive prove. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle regole sulla verbalizzazione e sulla composizione della commissione, lamentando che vi fossero due verbali n. 1 e che i criteri fossero stati formalizzati solo dopo lo svolgimento della prova; ha contestato inoltre lo svolgimento da remoto della prima riunione, la mancata partecipazione della componente aggiunta esperta in psicologia del lavoro alla valutazione dello scritto e la mancata motivazione della sua nomina. Con il secondo motivo ha sostenuto che i quesiti fossero estranei al profilo direttivo bandito e ha contestato l’applicazione dei criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai propri elaborati, anche in confronto a quelli degli altri candidati, ritenendo che le risposte avrebbero meritato una valutazione sufficiente o migliore. Con il terzo e il quarto motivo ha censurato i criteri e l’attribuzione dei punteggi ai titoli, sostenendo la superiorità dei propri titoli, la modifica dei criteri dopo la correzione degli scritti, l’errata valutazione dei titoli di servizio di un controinteressato, la rettifica del punteggio di un altro candidato e la violazione dell’anonimato e carenze nella documentazione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto quanto ai primi due motivi e dichiarato inammissibile quanto al terzo e al quarto, per originario difetto di interesse. La partecipazione telematica della componente aggiunta alla prima riunione era legittima: non era vietata dalla disciplina applicabile e risultavano assicurate la partecipazione collegiale, l’identificazione e la tracciabilità; la ricorrente non aveva dimostrato un’incidenza concreta della modalità a distanza sull’imparzialità o sulla formazione della volontà della commissione. Non vi erano due verbali né una fissazione tardiva dei criteri: si trattava dello stesso verbale della prima seduta, sottoscritto dai componenti con modalità diverse, e la successiva firma autografa costituiva un adempimento aggiuntivo; la firma digitale e quella autografa erano equipollenti e non risultava compromessa la funzione probatoria della verbalizzazione. La componente aggiunta esperta in psicologia del lavoro poteva essere chiamata a partecipare alla sola prova pratica, poiché lo scritto verificava conoscenze teoriche e i quesiti contestati non richiedevano una valutazione psico-attitudinale. Le domande non erano macroscopicamente estranee alle materie del bando o alle funzioni direttive dell’ufficio. La valutazione delle risposte rientrava nella discrezionalità tecnica della commissione e non presentava macroscopiche illogicità, errori o travisamenti: il mero dissenso della candidata e il confronto con gli altri elaborati non bastavano a sostituire il giudizio tecnico. In particolare, per il quesito sul bilancio la valutazione di 18/30 era coerente con il criterio predeterminato, poiché l’elaborato sviluppava ampiamente il sistema contabile provinciale ma trattava in modo scarso i riflessi dell’attività di ricerca sul bilancio del Museo. Le esperienze pregresse non dimostravano l’erroneità della valutazione dello scritto, essendo valutabili nelle fasi pertinenti. Poiché l’esclusione dalla prova scritta restava ferma, la ricorrente non avrebbe potuto trarre utilità dall’annullamento della successiva valutazione dei titoli; da qui l’inammissibilità dei relativi motivi. La ricorrente è stata condannata a pagare alla Provincia Autonoma di Trento 1.500 euro per spese, oltre al 15% per spese generali e agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

    la partecipazione in via telematica da parte di uno dei commissari dell’organo collegiale costituisca una modalità alternativa equipollente alla partecipazione in presenza, del tutto legittima, in assenza di un espresso divieto al riguardo, ed è conforme all’utilizzo prioritario delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione stabilito dall’art. 12, comma 1 e 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La partecipazione da remoto dei componenti di un organo collegiale è modalità equipollente a quella in presenza e legittima in assenza di un divieto espresso, quale applicazione dell’impiego prioritario delle tecnologie informatiche nell’azione amministrativa.

  • art. 9, comma 12, d.P.R. 487/1994

    La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni

    Le commissioni esaminatrici possono operare telematicamente senza che il bando debba disciplinare le modalità operative, purché siano garantite sicurezza e tracciabilità delle comunicazioni.

  • art. 3-bis l. 241/1990

    Deve ritenersi, al riguardo, che l’ordinamento ammetta ormai stabilmente lo svolgimento da remoto delle riunioni degli organi collegiali e delle commissioni esaminatrici, anche in virtù della regola generale che permea l’intera azione amministrativa in termini di semplificazione procedimentale, come previsto dall’art. 3 bis della l. n. 241/1990, purché siano assicurati la simultanea partecipazione dei componenti, l’effettività della collegialità, l’identificazione dei partecipanti e la tracciabilità delle operazioni

    La semplificazione procedimentale consente le riunioni telematiche degli organi collegiali e delle commissioni, a condizione che siano effettivi il simultaneo intervento dei componenti, la collegialità, l’identificazione e la tracciabilità.

  • artt. 20, 21 e 24 d.lgs. 82/2005

    Poiché si tratta in sostanza di un medesimo verbale sottoscritto in parte con firma autografa e in parte con firma digitale, va rilevato, sotto altro profilo, che è pacifica l’equipollenza delle due forme di sottoscrizione alla stregua degli artt. 20, 21 e 24 e ss. del Codice dell’amministrazione digitale che riconosce alla firma digitale efficacia equivalente alla sottoscrizione autografa.

    La firma digitale è equipollente alla firma autografa; l’uso di firme diverse sul medesimo verbale, in versioni di identico contenuto, non ne determina l’invalidità.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il collegamento per via telematica di alcuni componenti della commissione o delle sottocommissioni, nonché la loro mancata sottoscrizione del verbale, non inficia sotto alcun profilo gli atti in parola, sia perché tale irregolarità non pare avere avuto una incidenza sostanziale sul loro contenuto e sia perché, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie la norma invocata dalla parte ricorrente, sarebbe comunque applicabile l’art. 21 octies della legge 241/90 in tema di dequotazione a mere irregolarità di vizi formali

    Secondo il richiamo giurisprudenziale condiviso dal giudice, le irregolarità formali nella partecipazione telematica o nella sottoscrizione non invalidano gli atti quando non incidono sostanzialmente sul loro contenuto; nel caso concreto, comunque, la censura è stata ritenuta infondata anche per le ragioni esposte sulla regolarità della verbalizzazione.

  • art. 14, comma 6, d.P.P. Trento 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg.

    Per le prove di esame concernenti la lingua straniera o l’informatica o specifiche materie, alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti i quali partecipano alle sole sedute nelle quali si accertano le relative conoscenze

    I componenti aggiunti possono essere aggregati per specifiche materie e partecipano alle sole sedute in cui sono accertate le conoscenze di loro competenza; non sono quindi tenuti a intervenire in tutte le fasi del concorso.

  • art. 15 d.P.P. Trento 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg.

    Allo stesso tempo l’art. 15 del d.P.P. 29 luglio 2016, n. 13 -47/Leg. stabilisce che la Commissione esaminatrice nei concorsi per l’accesso alla qualifica di Direttore deve essere composta da almeno tre esperti nelle materie oggetto delle prove (tra i quali un dirigente o dirigente generale della Provincia con funzioni di Presidente) e che i membri esperti devono essere scelti tra i dirigenti o direttori provinciali o di altre pubbliche amministrazioni o tra persone esterne alle pubbliche amministrazioni.

    La commissione per l’accesso alla qualifica di direttore deve comprendere almeno tre esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti secondo le categorie indicate dalla disposizione; la disciplina consente inoltre la nomina di un esperto in selezione del personale o psicologia del lavoro.

  • art. 13, comma 1, d.P.P. Trento 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg.

    L’esame è volto ad accertare le conoscenze teoriche, le competenze pratiche e le attitudini personali richieste al candidato

    La procedura concorsuale deve articolare le prove in modo da accertare conoscenze teoriche, competenze pratiche e attitudini personali; è quindi coerente distinguere la prova scritta teorica dalla prova pratica attitudinale.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Dal rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso, con la conseguente conferma dell’esito della prova scritta, deriva che la ricorrente non può conseguire alcun effetto utile dall’annullamento dalle successive fasi concorsuali ed in particolare da quella relativa alla valutazione dei titoli, su cui si incentra il terzo e quarto motivo di ricorso.

    Il giudice non può pronunciarsi su un potere amministrativo non ancora esercitato; inoltre, una volta confermata l’esclusione dalla prova scritta, le censure sulle fasi successive sono prive di interesse se il loro accoglimento non può procurare un’utilità concreta.

  • art. 73 c.p.a.

    si può prescindere dall’eccezione avanzata dal difensore della ricorrente quanto all’inammissibilità della documentazione depositata in giudizio dalla Provincia il 24.07.2026, in violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a., in quanto si tratta di documentazione non necessaria al fine del decidere

    Il giudice ha ritenuto superfluo decidere l’eccezione relativa alla tardività documentale, perché la documentazione contestata non era necessaria per decidere.

Massime di principio

  • La partecipazione telematica di un componente a una riunione di commissione esaminatrice è legittima in assenza di un divieto espresso, purché siano assicurate la simultanea partecipazione, l’effettività della collegialità, l’identificazione dei partecipanti e la tracciabilità delle operazioni; chi ne deduce l’illegittimità deve allegare elementi concreti che dimostrino un’incidenza sulla regolarità o sull’esito della procedura.
  • La sottoscrizione di un verbale di commissione con modalità diverse, digitale per alcuni componenti e autografa per altri, non invalida l’atto quando le sottoscrizioni si riferiscono al medesimo documento e ne assicurano paternità e imputabilità; le irregolarità di verbalizzazione sono viziate solo se compromettono la funzione probatoria del verbale.
  • Il componente aggiunto di una commissione concorsuale partecipa alle sole sedute nelle quali sono accertate le conoscenze della specifica materia per cui è stato nominato; la valutazione di una prova teorica può rimanere affidata ai componenti esperti nelle materie del concorso quando i quesiti non richiedano l’accertamento delle competenze specialistiche del componente aggiunto.
  • La scelta dei quesiti e la valutazione delle risposte in un concorso rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili solo in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, errore o travisamento; la mera non condivisibilità del punteggio non consente al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione.
  • Quando resta ferma l’esclusione di un candidato da una fase concorsuale, sono inammissibili per difetto di interesse le censure relative alle fasi successive se il loro accoglimento non potrebbe procurargli alcun effetto utile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrere

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