Sentenza n. 404/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento: quanto al ricorso introduttivo, 1) dell’ordinanza n. 75 del 19.6.2024 “di chiusura immediata dell’attività di distribuzione carburante esercitata dalla società “Rv Trucks s.r.l.” in Castel San Giorgio alla Via Luigi Guerrasio s.n.c. e smantellamento dell’impianto e ripristino dell’area nella situazione originaria”; 2) del diniego all’istanza AUA prot. 26916 del 23.4.2023; 3) del parere negativo rilasciato dal Settore n. 3 dell’amministrazione resistente, richiamato in atti e non meglio individuato; 4) della nota SUAP n. 4159 del 9.2.2023; 5) ove e per quanto occorra del verbale del Comando di Polizia Locale del Comune intimato n. 55/2024 (mai notificato alla ricorrente, né conosciuto); 6) ove e per quanto occorra del PUC del Comune di Castel San Giorgio e delle relative NTA, nonché di ogni suo allegato e contenuto; 7) in ogni caso, di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, anche non conosciuti. quanto ai motivi aggiunti, 8) del diniego all’istanza AUA prot. n. 29616/2023 emesso dal Comune; 9) del preavviso di diniego prot. n. 23001/2023, emesso dal Comune in merito all’istanza n. 5300, non notificato alla ricorrente; 10) ove e per quanto occorra, della nota SUAP prot. n. 8441/2023 del Comune di Castel San Giorgio, della nota n. 4159/2023 del Settore n. III del Comune, nonché, in ogni caso, di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, anche non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di chiusura immediata dell’attività di distribuzione carburanti e ripristino dell’area, nonché diniego di Autorizzazione Unica Ambientale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare dal 2014 di un impianto di distribuzione carburanti concesso in sublocazione commerciale a un’altra società, ha impugnato l’ordinanza comunale che disponeva la cessazione immediata dell’attività e il ripristino dell’area, nonché il diniego di AUA relativo all’autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura. Ha dedotto, quanto all’ordinanza, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto e omissione di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, sviamento, difetto di motivazione e violazione del contraddittorio procedimentale. In particolare, ha sostenuto che l’impianto fosse assistito da titoli abilitativi rilasciati nel tempo, che fosse stato realizzato prima del 1967, che l’autorizzazione all’esercizio comprendesse anche il titolo edilizio, che il Comune fosse stato informato del subentro nella titolarità e che il locale gestore e gli impianti fossero conformi alle norme tecniche. Ha contestato inoltre l’ordine di smantellamento immediato, senza termine per adempiere, sostenendo l’applicabilità analogica dei termini dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e l’assenza di urgenza. Quanto al diniego di AUA, ha dedotto l’illegittimità per mancata considerazione dei titoli pregressi, della realizzazione dell’impianto ante 1967, della conformità edilizia e tecnica del locale, nonché per omessa notificazione del diniego alla società titolare dell’impianto. Con i motivi aggiunti ha inoltre sostenuto che l’attività, essendo svolta in area coperta e in modalità self-service, potesse non necessitare dell’AUA. Nel corso dell’udienza pubblica la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell’ordinanza di chiusura, del ripristino dell’area e del diniego di AUA. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa della ricorrente, resa prima della trattenuta della causa in decisione, richiamando il principio dispositivo in senso ampio vigente nel processo amministrativo: il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione e può rinunciare alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia è stata resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 152, commi 4 e 5, l.r. Campania n. 7/2020
Disposizione richiamata dal Comune quale base normativa dell’ordinanza di cessazione dell’attività e ripristino dell’area; la sentenza non ne esamina l’applicazione nel merito.
Norma invocata dalla ricorrente per sostenere l’applicazione analogica di un termine per l’adempimento; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
Richiamato nel diniego comunale in relazione alla funzione dell’agibilità; la sentenza non valuta la legittimità del diniego.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione fino al momento della decisione; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse relativa al ricorso principale determina l’improcedibilità anche dei motivi aggiunti, quando questi riguardano atti connessi alla medesima vicenda sostanziale.
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