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Sentenza

Sentenza del 07/12/2018 n. 31707 - Corte di Cassazione

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE Imposta comunale sulla pubblicità - Delega dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario - Sottoscrizione del provvedimento impositivo - Modalità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'avviso di accertamento relativo a due cartelli recanti i segni distintivi del produttore, apposti su una gru visibile al pubblico. Sosteneva che non fosse stata provata l'esposizione del cartello in luogo pubblico e la sua natura pubblicitaria, lamentava ultrapetizione e contestava la validità dell'avviso perché recante il nominativo del responsabile a stampa anziché la firma autografa, in assenza di un preventivo provvedimento dirigenziale di designazione. La Corte ha ritenuto che il cartello, per dimensioni, ubicazione e modalità di esposizione, fosse oggettivamente idoneo a diffondere il nome e l'attività dell'impresa a una platea indeterminata, indipendentemente dall'intento soggettivo o dalla funzione meramente identificativa dichiarata dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la debenza dell'imposta, ritenendo che l'uso del segno distintivo, associato al prodotto esposto in luogo visibile al pubblico, integrasse un messaggio pubblicitario e non un semplice contrassegno identificativo. Ha inoltre ritenuto valido l'avviso privo di firma autografa, poiché emesso da un concessionario: l'indicazione a stampa del responsabile è sufficiente quando il nominativo e la fonte dei dati risultano da un apposito atto sottoscritto dal concessionario. Nel caso concreto, l'avviso era riferibile all'amministratore unico della concessionaria, la cui legittimazione risultava dal rapporto convenzionale con il Comune e dal Registro delle Imprese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 510 euro oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5

    Assoggetta a imposta la pubblicità effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, quando il segno o il messaggio è oggettivamente idoneo a raggiungere una massa indeterminata di possibili acquirenti o utenti.

    La natura pubblicitaria si valuta in base all'effetto oggettivo del messaggio, alle sue dimensioni, ubicazione e modalità di esposizione, non in base alle intenzioni soggettive dell'impresa.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 6, comma 2

    Prevede la responsabilità solidale di colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

    Il produttore può essere tenuto al pagamento dell'imposta anche se il mezzo pubblicitario è materialmente nella disponibilità o collocato da un soggetto diverso.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 4

    In caso di omessa dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, salvo le diverse ipotesi previste dalla norma.

    La disposizione consente di determinare il periodo imponibile mediante una presunzione legale quando manca la dichiarazione del contribuente.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 11, commi 1 e 3

    Nella gestione diretta il Comune designa un funzionario responsabile; nella gestione in concessione le relative attribuzioni spettano al concessionario.

    Il concessionario subentra nelle funzioni di accertamento e riscossione attribuite al funzionario comunale, in forza della convenzione con l'ente impositore.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1-bis

    Prevede l'esenzione per l'insegna di esercizio nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma.

    L'esenzione riguarda l'insegna che indica il luogo di svolgimento dell'attività economica; non si applica a un segno apposto su un prodotto collocato altrove e visibile al pubblico.

  • Legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 87

    La firma autografa prevista per gli atti tributari locali è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile quando gli atti sono prodotti da sistemi informativi automatizzati.

    La firma a stampa è valida se il responsabile e la fonte dei dati risultano da un apposito atto sottoscritto. Nella gestione diretta tale atto è un provvedimento dirigenziale; nella gestione in concessione può essere l'atto sottoscritto dal concessionario che individua il responsabile.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola generale sull'onere della prova.

    La violazione è configurabile in cassazione solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte diversa da quella cui la legge lo attribuisce; la diversa valutazione delle prove riguarda invece il merito.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte di cassazione può decidere direttamente la questione, senza rinvio, quando l'omessa pronuncia riguarda una questione di diritto infondata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Un marchio, una ragione sociale o un segno distintivo apposto su un prodotto può integrare pubblicità imponibile quando, per dimensioni, posizione e visibilità, sia oggettivamente idoneo a far conoscere l'impresa o il prodotto a un numero indeterminato di persone.
  • Per distinguere un semplice contrassegno identificativo da un messaggio pubblicitario conta soprattutto il risultato oggettivo della comunicazione e il contesto di esposizione, non l'intento dichiarato dal contribuente.
  • L'esenzione prevista per l'insegna di esercizio non opera automaticamente per ogni logo o scritta aziendale: occorre che il segno indichi effettivamente il luogo in cui l'attività economica viene esercitata.
  • Quando l'imposta è gestita da un concessionario, l'atto impositivo può recare la firma a stampa del responsabile, purché il nominativo e la fonte dei dati siano formalmente individuabili e il potere del concessionario derivi dalla convenzione con l'ente pubblico.
  • La mancanza della firma autografa non determina di per sé l'invalidità dell'avviso se sono rispettate le condizioni previste per gli atti prodotti da sistemi automatizzati.
  • In cassazione non è sufficiente contestare genericamente la valutazione delle prove: occorre indicare specificamente quali elementi siano stati ignorati o perché quelli considerati dal giudice non siano idonei a sostenere la decisione.

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