Sentenza del 07/12/2018 n. 44 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Avviso di Accertamento - Cessazione della materia del contendere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché l'avviso impugnato era stato annullato. L'Amministrazione finanziaria è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite relative al grado d'appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento. Nel corso del giudizio d'appello, l'Amministrazione finanziaria ha annullato l'atto in autotutela, facendo venire meno l'oggetto della controversia.
Norme richiamate
Principio della cessazione della materia del contendere
Quando l'atto impugnato viene annullato o comunque viene meno l'interesse concreto alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato estinto perché non esiste più una controversia attuale da decidere.
Autotutela amministrativa
L'Amministrazione finanziaria può annullare d'ufficio un proprio atto illegittimo o infondato anche dopo l'impugnazione e durante il giudizio. L'annullamento determina normalmente la cessazione della materia del contendere.
Regola della soccombenza sulle spese processuali
Anche se il giudizio si estingue senza una decisione sul merito, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando il suo atto, poi annullato, ha reso necessario il ricorso o l'appello del contribuente.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato, il giudizio normalmente si conclude con una dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non con una decisione sul merito della legittimità dell'atto.
- L'annullamento dell'atto durante il processo non elimina automaticamente il diritto del contribuente a chiedere il rimborso delle spese sostenute: il giudice può valutarne l'addebito secondo il principio di soccombenza o di causalità.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l'annullamento sia effettivo e riguardi integralmente l'atto contestato; se restano profili o effetti ancora controversi, il giudizio può proseguire su tali aspetti.
- L'annullamento in autotutela non equivale necessariamente a un'accertata fondatezza di tutte le ragioni del contribuente, perché il giudice può estinguere il processo senza pronunciarsi sul merito.
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