Sentenza del 07/12/2018 n. 231 - Corte Costituzionale
Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Processo - Sospensione del procedimento - Casellario giudiziario - Certificato generale e certificato penale - Menzione di vicende giudiziarie - Esclusione - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 313/2002, nella versione previgente, perché imponevano di riportare nei certificati generale e penale richiesti dall'interessato l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova e la successiva sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. I rimettenti hanno denunciato una disparità di trattamento rispetto a istituti più afflittivi, come il patteggiamento e il decreto penale di condanna, per i quali era prevista la non menzione, nonché il contrasto con la funzione rieducativa e di reinserimento sociale sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost.
La decisione
La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002, nella parte in cui non escludevano dai certificati richiesti dall'interessato le iscrizioni dell'ordinanza di messa alla prova e della sentenza di estinzione del reato ai sensi degli artt. 464-quater e 464-septies c.p.p. La Corte ha ritenuto irragionevole e contrario alla finalità rieducativa mantenere visibile una vicenda conclusa positivamente, soprattutto perché la menzione avrebbe potuto ostacolare il reinserimento lavorativo e sociale. Sono state invece dichiarate manifestamente inammissibili le questioni relative all'art. 5, comma 2, e quelle sollevate dal GIP di Firenze, per ragioni rispettivamente di carenza di motivazione e irrilevanza nel giudizio di cognizione.
Norme richiamate
Art. 3 Costituzione
Principio di eguaglianza e ragionevolezza
La disciplina non può trattare peggio chi conclude positivamente la messa alla prova rispetto a chi accede a procedimenti alternativi più afflittivi, per i quali è prevista la non menzione nei certificati richiesti dall'interessato.
Art. 27, comma 3, Costituzione
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato
La pubblicità della messa alla prova conclusa con successo può ostacolare il reinserimento sociale e lavorativo, risultando incompatibile con la finalità rieducativa del sistema sanzionatorio.
Art. 24, comma 1, D.P.R. n. 313/2002
La Corte ha dichiarato illegittima la norma, nella versione previgente, perché non escludeva dai certificati richiesti dall'interessato le iscrizioni relative alla messa alla prova e all'estinzione del reato.
Art. 25, comma 1, D.P.R. n. 313/2002
Anche il certificato penale richiesto dall'interessato non deve riportare tali iscrizioni, secondo la pronuncia di illegittimità costituzionale.
Artt. 464-quater e 464-septies c.p.p.
Riguardano, rispettivamente, l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova e la sentenza che dichiara estinto il reato dopo l'esito positivo della prova; tali provvedimenti restano iscritti per le finalità istituzionali, ma non devono comparire nei certificati richiesti dal privato.
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
La riforma ha recepito la medesima soluzione, escludendo dai certificati richiesti dall'interessato la menzione dei provvedimenti relativi alla messa alla prova.
Art. 40 D.P.R. n. 313/2002
Le questioni sulle iscrizioni e sui certificati del casellario giudiziale spettano al giudice dell'esecuzione, non al giudice della cognizione.
Massime di principio
- Quando un procedimento penale si conclude positivamente con la messa alla prova e il reato viene dichiarato estinto, l'ordinanza di ammissione e la sentenza di estinzione non devono comparire nei certificati del casellario richiesti dal privato.
- L'iscrizione può restare presente negli archivi del casellario e nei certificati destinati all'autorità giudiziaria, perché serve a verificare, tra l'altro, il divieto di concessione della messa alla prova più di una volta.
- Le eccezioni alla regola generale di menzione dei provvedimenti nel casellario sono normalmente tassative; non è quindi corretto estenderle per analogia senza una base normativa o costituzionale.
- La valutazione delle iscrizioni e della loro eventuale omissione dai certificati deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 313/2002.
- In generale, gli effetti documentali di una vicenda penale devono essere interpretati in modo da non vanificare il reinserimento sociale quando il procedimento si è concluso senza condanna o con estinzione del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 dic 2018Sentenza del 07/12/2018 n. 44 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 7 dic 2018Sentenza del 07/12/2018 n. 45 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 7 dic 2018Sentenza del 07/12/2018 n. 224 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 7 dic 2018Sentenza del 07/12/2018 n. 444 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 7 dic 2018Sentenza del 07/12/2018 n. 1897 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 dic 2018Sentenza del 07/12/2018 n. 2811 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →