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Sentenza

Sentenza del 07/12/2018 n. 231 - Corte Costituzionale

Violazioni e sanzioni - Sanzione penale - Processo - Sospensione del procedimento - Casellario giudiziario - Certificato generale e certificato penale - Menzione di vicende giudiziarie - Esclusione - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 313/2002, nella versione previgente, perché imponevano di riportare nei certificati generale e penale richiesti dall'interessato l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova e la successiva sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. I rimettenti hanno denunciato una disparità di trattamento rispetto a istituti più afflittivi, come il patteggiamento e il decreto penale di condanna, per i quali era prevista la non menzione, nonché il contrasto con la funzione rieducativa e di reinserimento sociale sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del D.P.R. n. 313/2002, nella parte in cui non escludevano dai certificati richiesti dall'interessato le iscrizioni dell'ordinanza di messa alla prova e della sentenza di estinzione del reato ai sensi degli artt. 464-quater e 464-septies c.p.p. La Corte ha ritenuto irragionevole e contrario alla finalità rieducativa mantenere visibile una vicenda conclusa positivamente, soprattutto perché la menzione avrebbe potuto ostacolare il reinserimento lavorativo e sociale. Sono state invece dichiarate manifestamente inammissibili le questioni relative all'art. 5, comma 2, e quelle sollevate dal GIP di Firenze, per ragioni rispettivamente di carenza di motivazione e irrilevanza nel giudizio di cognizione.

Norme richiamate

  • Art. 3 Costituzione

    Principio di eguaglianza e ragionevolezza

    La disciplina non può trattare peggio chi conclude positivamente la messa alla prova rispetto a chi accede a procedimenti alternativi più afflittivi, per i quali è prevista la non menzione nei certificati richiesti dall'interessato.

  • Art. 27, comma 3, Costituzione

    Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato

    La pubblicità della messa alla prova conclusa con successo può ostacolare il reinserimento sociale e lavorativo, risultando incompatibile con la finalità rieducativa del sistema sanzionatorio.

  • Art. 24, comma 1, D.P.R. n. 313/2002

    La Corte ha dichiarato illegittima la norma, nella versione previgente, perché non escludeva dai certificati richiesti dall'interessato le iscrizioni relative alla messa alla prova e all'estinzione del reato.

  • Art. 25, comma 1, D.P.R. n. 313/2002

    Anche il certificato penale richiesto dall'interessato non deve riportare tali iscrizioni, secondo la pronuncia di illegittimità costituzionale.

  • Artt. 464-quater e 464-septies c.p.p.

    Riguardano, rispettivamente, l'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova e la sentenza che dichiara estinto il reato dopo l'esito positivo della prova; tali provvedimenti restano iscritti per le finalità istituzionali, ma non devono comparire nei certificati richiesti dal privato.

  • D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122

    La riforma ha recepito la medesima soluzione, escludendo dai certificati richiesti dall'interessato la menzione dei provvedimenti relativi alla messa alla prova.

  • Art. 40 D.P.R. n. 313/2002

    Le questioni sulle iscrizioni e sui certificati del casellario giudiziale spettano al giudice dell'esecuzione, non al giudice della cognizione.

Massime di principio

  • Quando un procedimento penale si conclude positivamente con la messa alla prova e il reato viene dichiarato estinto, l'ordinanza di ammissione e la sentenza di estinzione non devono comparire nei certificati del casellario richiesti dal privato.
  • L'iscrizione può restare presente negli archivi del casellario e nei certificati destinati all'autorità giudiziaria, perché serve a verificare, tra l'altro, il divieto di concessione della messa alla prova più di una volta.
  • Le eccezioni alla regola generale di menzione dei provvedimenti nel casellario sono normalmente tassative; non è quindi corretto estenderle per analogia senza una base normativa o costituzionale.
  • La valutazione delle iscrizioni e della loro eventuale omissione dai certificati deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 313/2002.
  • In generale, gli effetti documentali di una vicenda penale devono essere interpretati in modo da non vanificare il reinserimento sociale quando il procedimento si è concluso senza condanna o con estinzione del reato.

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