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Sentenza

Sentenza del 07/12/2018 n. 444 - Comm. Trib. Prov. Savona

Accertamento - Irpef e altro - notifica a irreperibile temporaneo - art.140 cod.proc.civ.- mancata attestazione in merito alle "ricerche" da parte dell'agente notificatore - invalidità assoluta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notifica è stata ritenuta affetta da nullità, poiché la relata non conteneva l’indicazione puntuale delle ricerche eseguite dall’agente notificatore. Di conseguenza, l’atto notificato non poteva considerarsi validamente portato a conoscenza del contribuente secondo la procedura dell’art. 140 c.p.c. La decisione si conforma al principio espresso dalla Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 13317 del 7 giugno 2006.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notifica di un avviso di accertamento in materia di IRPEF e altri tributi, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. nei confronti di un destinatario temporaneamente irreperibile. La relata di notifica non attestava in modo specifico le ricerche effettuate dall’agente notificatore presso l’indirizzo anagrafico del destinatario, impedendo di verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura prevista per l’irreperibilità temporanea.

Norme richiamate

  • Art. 140 del codice di procedura civile

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La procedura può essere utilizzata solo quando l’agente notificatore abbia verificato e documentato l’assenza temporanea del destinatario presso il suo indirizzo. La relata deve quindi attestare in modo specifico le ricerche effettuate; la loro omissione comporta l’invalidità della notifica.

  • Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 13317 del 7 giugno 2006

    La notifica dell’accertamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è nulla quando la relata non indica le ricerche svolte dall’agente notificatore presso l’indirizzo anagrafico del destinatario temporaneamente irreperibile.

Massime di principio

  • Quando si utilizza la procedura di notifica per temporanea irreperibilità, non è sufficiente indicare genericamente che il destinatario non è stato trovato: la relata deve descrivere le ricerche concretamente effettuate presso l’indirizzo di residenza o domicilio.
  • L’agente notificatore deve documentare i presupposti della procedura speciale, permettendo di controllare che l’irreperibilità sia effettivamente temporanea e non assoluta o meramente presunta.
  • L’omessa attestazione delle ricerche può determinare la nullità della notifica dell’atto tributario, con conseguenze sulla decorrenza dei termini e sulla validità degli eventuali atti successivi.
  • In casi analoghi occorre esaminare attentamente la relata di notifica, verificando se contiene luogo, modalità e risultato delle ricerche svolte dall’agente notificatore.

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