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Sentenza

Sentenza del 07/12/2018 n. 45 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

NOTIFICAZIONI - notificazioni via PEC- notifica come semplici PDF anziché con estensione ".p7m".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che, quando l’Amministrazione sceglie la notificazione via PEC, il documento trasmesso deve essere sottoscritto digitalmente e recare l’estensione ".p7m". Secondo questa tesi, il semplice PDF non garantirebbe, di per sé, l’immodificabilità del contenuto e la certezza della provenienza dell’atto. La questione si contrapponeva a un diverso orientamento, secondo cui la firma digitale apposta dal gestore sulla cosiddetta "busta di trasporto" PEC sarebbe sufficiente a garantire l’integrità e la sicurezza della comunicazione.

La decisione

La sentenza ha aderito all’orientamento più rigoroso, ritenendo necessaria la presenza della firma digitale sull’atto notificato e, quindi, dell’estensione ".p7m". La notificazione eseguita mediante un semplice PDF è stata considerata irregolare o invalida, poiché il documento non avrebbe le caratteristiche di un vero documento informatico immodificabile e riconducibile con certezza all’Amministrazione. Il ricorrente ha pertanto ottenuto una decisione favorevole.

Norme richiamate

  • D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

    disciplina il servizio di posta elettronica certificata

    La sentenza considera la disciplina della PEC non sufficiente, da sola, a sostituire la firma digitale dell’atto amministrativo notificato: la firma del gestore sulla busta di trasporto certifica l’invio e la consegna del messaggio, ma non necessariamente l’autenticità e l’immodificabilità dell’atto contenuto.

  • D.M. 2 novembre 2005

    specifiche tecniche previste per il servizio di posta elettronica certificata

    Le specifiche tecniche relative alla busta di trasporto PEC garantiscono l’integrità della comunicazione durante la trasmissione, ma, secondo l’orientamento accolto dalla sentenza, non rendono superflua la sottoscrizione digitale del documento notificato.

  • Sentenza CTR Campania - Napoli n. 9464/2017

    È richiamata come precedente a sostegno dell’orientamento secondo cui l’atto notificato via PEC deve risultare digitalmente sottoscritto e non può essere trasmesso come semplice PDF privo di estensione ".p7m".

Massime di principio

  • Quando un’Amministrazione notifica un atto via PEC, occorre distinguere tra la validità della trasmissione PEC e la validità formale e sostanziale del documento allegato.
  • La firma digitale del gestore PEC sulla busta di trasporto attesta principalmente l’invio, la consegna e l’integrità del messaggio nel transito; secondo l’orientamento seguito dalla sentenza, non sostituisce la firma digitale dell’atto notificato.
  • In base a questo orientamento, l’atto amministrativo notificato via PEC dovrebbe essere prodotto come documento informatico firmato digitalmente, normalmente con estensione ".p7m", così da garantire immodificabilità e provenienza.
  • La notificazione di un semplice PDF non firmato digitalmente può essere contestata per carenza dei requisiti formali, anche se la PEC risulta regolarmente consegnata.
  • La questione è stata oggetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi; pertanto, per valutare una fattispecie concreta, devono essere considerate anche la normativa vigente al momento della notifica e l’eventuale giurisprudenza successiva.

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