Sentenza del 07/12/2018 n. 1897 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tributi locali - ICI/IMU - Terreno adibito a cava -Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl terreno destinato alla coltivazione della cava è stato escluso dall'assoggettamento all'ICI. La destinazione urbanistica a usi industriali o la possibilità di realizzare manufatti funzionali all'attività estrattiva non è stata ritenuta sufficiente per qualificare l'area come fabbricabile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione, ai fini ICI, di un terreno destinato alla coltivazione di una cava. Il ricorrente sosteneva che l'area non fosse fabbricabile e dovesse essere esclusa dall'imposta, poiché destinata principalmente all'attività estrattiva. La sentenza ha ritenuto significativo che le cave non siano espressamente comprese tra i terreni assoggettati all'ICI dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 504/1992. Inoltre, la mera previsione urbanistica di attività industriali, servizi produttivi o di una residenza funzionale alla custodia degli impianti non trasforma l'area in area fabbricabile, trattandosi di opere indispensabili, strumentali e provvisorie, legate esclusivamente alla durata della cava.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Le cave non sono indicate tra i terreni assoggettati all'ICI.
L'omessa inclusione delle cave è stata interpretata come una scelta consapevole del legislatore, diretta a escludere dall'ICI i terreni interessati dall'attività estrattiva.
Massime di principio
- Un terreno destinato alla coltivazione di una cava non deve essere automaticamente qualificato come area fabbricabile ai fini dei tributi locali.
- La previsione urbanistica di attività industriali o di costruzioni accessorie non è sufficiente, da sola, a rendere edificabile l'area quando tali opere sono esclusivamente strumentali all'attività estrattiva.
- Le strutture funzionali alla cava, se indispensabili, provvisorie e inscindibilmente collegate alla durata dell'attività estrattiva, non modificano la natura principale del terreno.
- Per valutare l'assoggettamento a un tributo locale occorre considerare sia la destinazione urbanistica sia la reale funzione economica dell'area e il contenuto specifico della norma impositiva.
- L'esclusione riconosciuta per le cave non implica automaticamente l'esenzione per ogni terreno con attività industriale: deve essere verificato il concreto rapporto tra area, opere realizzabili e attività estrattiva.
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