Cassazione Penale, Ordinanza n. 28543/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 500 di multa per reati in materia di stupefacenti. Con un motivo unico ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p.v. e 110 c.p., sostenendo che le condotte di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti dovessero essere qualificate come due distinte fattispecie di reato, unite dal vincolo della continuazione. La Corte ha però rilevato che tale questione non era stata dedotta in appello e che, quindi, il motivo costituiva una censura nuova, inammissibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse nuovo, perché non proposto in appello, e ha richiamato il principio secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano formato oggetto dei motivi di gravame. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per i fatti di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti.
Richiamato in relazione al concorso di persone nei reati contestati.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità della continuazione tra le condotte contestate.
In caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non è deducibile con il ricorso per cassazione una questione che non sia stata previamente devoluta al giudice di appello con specifico motivo di gravame; la censura nuova è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso per motivo nuovo comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa.
- Nel giudizio di legittimità non può essere introdotto per la prima volta un tema di qualificazione giuridica delle condotte quando esso avrebbe dovuto essere devoluto al giudice di merito.
- La distinzione tra più condotte in materia di stupefacenti e la loro eventuale unificazione sotto il vincolo della continuazione non può essere scrutinata in cassazione se la relativa doglianza non è stata sottoposta al giudice di appello.
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