Cassazione Civile, Ordinanza n. 18147/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di ripetizione/restituzione promossa da un soggetto privato e dalla mandataria della banca, che avevano chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di una somma pari a quanto l’istituto aveva versato in esecuzione di un’operazione di prestito d’uso d’oro collegata a un conto corrente e a un’apertura di credito documentario in favore di una società estera. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato il debitore principale e i fideiussori; la corte d’appello ha dichiarato inammissibili gli appelli per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo che le censure riproponessero le stesse eccezioni di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello; 2) violazione degli artt. 1325 e 2697 c.c. e dell’art. 117 TUB, sostenendo che il prestito d’uso d’oro doveva risultare da forma scritta a pena di nullità e che, mancando il contratto scritto, sarebbero nulle anche le pattuizioni accessorie e la fideiussione; 3) violazione degli artt. 1936 e 1942 c.c. e dell’art. 117 TUB, contestando inoltre la data della fideiussione e l’asserita prova del contratto desunta da documenti diversi; 4) violazione degli artt. 216 e ss. c.c. e nullità del procedimento per omesso deposito dell’originale di un atto disconosciuto. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, secondo e terzo motivo inammissibili per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi, osservando che la decisione di merito si fondava sul collegamento tra conto corrente e prestito d’uso d’oro, ricostruito anche per facta concludentia e sulla documentazione dei pagamenti effettuati; ha inoltre rilevato che nel contratto di conto corrente era prevista la possibilità di apertura di credito e che il tema del beneficium excussionis non era stato utilmente censurato. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito perché la questione dell’atto disconosciuto era stata già ritenuta irrilevante in quanto l’obbligazione restitutoria non dipendeva da quel documento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti alle spese, con ulteriore contributo unificato. La decisione di merito della corte d’appello, che aveva dichiarato inammissibili gli appelli contro la condanna al pagamento della somma dovuta alla banca, è quindi rimasta ferma. La Corte ha applicato il principio di specificità del ricorso per cassazione, rilevando che le censure non si confrontavano con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata e non trascrivevano in modo essenziale gli atti rilevanti, limitandosi a riproporre questioni già dedotte senza indicare puntualmente dove e come fossero state sottoposte ai giudici di merito.
Norme richiamate
L’appello deve contenere censure specifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di primo grado è inidonea se non si confronta con la ratio decidendi.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, con esposizione chiara e sintetica dei fatti e trascrizione essenziale degli atti rilevanti.
È richiamato dai ricorrenti come norma che imporrebbe la forma scritta per i contratti bancari; la Corte ribadisce però che, nei rapporti bancari, la disciplina dell’apertura di credito può risultare anche dal contratto di conto corrente stipulato per iscritto, secondo la normativa applicabile.
La doglianza dei ricorrenti invoca il difetto dell’elemento essenziale della forma scritta del contratto, ma la Corte non accoglie la censura perché non confrontata con la ricostruzione del rapporto data dai giudici di merito.
È richiamato in tema di onere della prova; la Corte rileva che i ricorrenti non si confrontano con l’accertamento di fatto compiuto sulla documentazione bancaria e sui versamenti eseguiti.
Richiamato in relazione alla fideiussione, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché non aggredisce la reale motivazione della sentenza impugnata.
È invocato per sostenere la accessorietà della fideiussione, ma la Corte reputa la questione non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
Il beneficium excussionis richiede una specifica pattuizione; in mancanza di prova della pattuizione, la censura sul punto è ritenuta non decisiva.
Il motivo fondato sul disconoscimento dell’atto ricognitivo è assorbito, perché quell’atto è stato considerato irrilevante ai fini della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato dai ricorrenti per nullità della sentenza/procedimento; la Corte lo esclude dichiarando comunque inammissibili le censure.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un error in procedendo non esonera la parte dall’onere di specificità: occorre indicare in modo autosufficiente gli atti rilevanti e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. non può essere validamente censurata con la mera riproposizione delle difese di primo grado; è necessario evidenziare quali parti della motivazione siano errate e per quali ragioni.
- Nei rapporti bancari, la forma scritta richiesta per determinati contratti può risultare soddisfatta dalla disciplina inserita nel contratto di conto corrente e dalla documentazione complessiva dell’operazione, quando la struttura del rapporto e l’esecuzione concreta siano univocamente documentate.
- Quando la decisione di merito si fonda su una certa ricostruzione del rapporto negoziale e su elementi documentali di esecuzione, la censura in cassazione deve attaccare quella specifica ricostruzione; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Le doglianze relative a garanzie personali e al beneficium excussionis sono irrilevanti se non si censura il reale fondamento della statuizione di merito e se manca prova della pattuizione invocata.
- Un motivo che investe un documento disconosciuto è assorbito se il documento è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione, poiché non incide sulla ratio decidendi.
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