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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24885/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Le ricorrenti sostenevano di essere state distaccate, a decorrere dal 2001, presso diversi Comuni della Provincia di Caserta, dove avevano svolto attività con uso continuativo di strumenti informatici e in condizioni di disagio. Avevano quindi chiesto il riconoscimento delle indennità di rischio e di disagio previste dagli artt. 19 e 25 del contratto collettivo decentrato integrativo del personale regionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato le somme dovute. La Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione della Regione, aveva invece rigettato integralmente la domanda, ritenendo che le indennità fossero dovute soltanto per i giorni di effettiva presenza in servizio e di concreta esposizione al rischio o di svolgimento della prestazione in condizioni disagiate. Secondo la Corte territoriale, le lavoratrici non avevano indicato né allegato i giorni rilevanti, avevano prodotto certificazioni generiche e conteggi carenti, e parte della documentazione era stata depositata tardivamente. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo, in sintesi, erronea qualificazione della carenza come difetto di allegazione, motivazione apparente, violazione dell'onere della prova e del principio di vicinanza della prova, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, erronea declaratoria di inammissibilità delle produzioni documentali e mancata ammissione dei mezzi istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, alla luce degli artt. 19 e 25 del contratto collettivo decentrato integrativo, le indennità non spettano automaticamente in ragione della qualifica o delle mansioni, ma presuppongono la verifica concreta e giornaliera della presenza in servizio e dell'effettiva esposizione al rischio o dello svolgimento della prestazione in condizioni disagiate. L'indicazione dei giorni di effettiva presenza ed esposizione costituisce pertanto elemento costitutivo del diritto e deve essere specificamente allegata. La mancata allegazione non può essere supplita dalla successiva produzione di documenti o dalla prova, perché la prova presuppone l'allegazione dei fatti nel processo. Ne consegue che l'onere di specifica contestazione della controparte non sorge rispetto a fatti non ritualmente allegati. Il motivo relativo all'onere della prova è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non essendo stato trascritto o adeguatamente riportato il contenuto delle attestazioni richiamate, sia perché non colpiva la ratio decidendi fondata sul difetto di allegazione. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili, poiché miravano a ottenere una rivalutazione delle prove, non consentita in cassazione, oppure riguardavano questioni irrilevanti rispetto alla carenza allegatoria. È stato inoltre escluso che il potere officioso di ammissione delle prove nel rito del lavoro possa essere esercitato per supplire alla mancata allegazione dei fatti costitutivi. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 19 del contratto collettivo decentrato integrativo del personale della Regione Campania

    “l’indennità di rischio … è attribuita per i soli giorni di effettiva esposizione al rischio, ovvero di presenza in servizio”

    La disposizione collega l'indennità alla concreta esposizione al rischio e alla presenza in servizio, imponendo una verifica giornaliera e non automatica.

  • art. 25 del contratto collettivo decentrato integrativo del personale della Regione Campania

    “l’erogazione del compenso è legata all’effettivo espletamento della prestazione lavorativa”

    La disposizione subordina l'indennità di disagio all'effettivo svolgimento della prestazione nelle condizioni previste dalla disciplina collettiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione alla dedotta erronea individuazione del difetto di allegazione; la censura è stata respinta.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato la violazione denunciata.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'onere di allegazione nel ricorso introduttivo del rito del lavoro; la Corte ha ritenuto necessario allegare specificamente i fatti costitutivi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova resta logicamente successivo all'onere di allegazione; in presenza di una carenza originaria di allegazione, la questione del riparto probatorio è assorbita.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondata la censura.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando espone in modo sufficiente la ratio decidendi e consente il controllo del percorso logico-giuridico.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza e di ammissione dei mezzi istruttori; non è stata ravvisata la violazione denunciata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione presuppone che i fatti siano stati specificamente allegati; non può operare rispetto a fatti desumibili soltanto dai documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione non coincide con una diversa valutazione del materiale istruttorio; rileva solo nei casi di uso di prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali, di disattesa di prove legali o di attribuzione di efficacia legale a prove liberamente valutabili.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Impone al ricorrente per cassazione di specificare il contenuto degli atti e documenti sui quali fonda la censura, mediante trascrizione o riassunto sufficienti al controllo della Corte.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Concorre a fondare gli oneri di specificazione e produzione necessari per consentire il controllo ex actis degli atti e documenti richiamati.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Richiamato per le denunce di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; le censure non hanno evidenziato violazioni decisive.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per le dedotte violazioni processuali e per il vizio di motivazione apparente; i motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame o la diversa valutazione di elementi istruttori.

  • artt. 157 e 437 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'ammissione e all'acquisizione delle produzioni documentali; le relative questioni sono state ritenute non decisive rispetto al difetto originario di allegazione.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato in tema di mancata ammissione dei mezzi istruttori; il motivo è stato respinto perché il potere istruttorio non può supplire alla mancata allegazione.

  • art. 437 c.p.c.

    Il giudice d'appello può ammettere anche d'ufficio prove indispensabili solo quando i fatti costitutivi siano stati puntualmente allegati o contestati e vi siano mezzi istruttori ritualmente dedotti e già acquisiti meritevoli di approfondimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una prestazione accessoria prevista dalla contrattazione collettiva è parametrata ai giorni di effettiva presenza, esposizione al rischio o svolgimento della prestazione in determinate condizioni, il lavoratore deve allegare specificamente i periodi e i giorni in cui si sono verificati i relativi presupposti; il diritto non discende automaticamente dalla qualifica o dalle mansioni.
  • L'onere di allegazione dei fatti costitutivi è distinto dall'onere della prova e lo precede logicamente: la prova, anche documentale, non può supplire alla mancata introduzione nel processo dei fatti che delimitano il thema decidendum.
  • Il principio di non contestazione opera soltanto rispetto a fatti ritualmente e specificamente allegati negli atti destinati a contenere le allegazioni; la specificità non può essere ricavata autonomamente dall'esame dei documenti prodotti.
  • Quando la decisione di merito è fondata sul difetto originario di allegazione, le censure relative al riparto dell'onere della prova, alla valutazione delle prove o all'ammissibilità delle produzioni sono prive di decisività se non aggrediscono previamente la ratio decidendi principale.
  • Il ricorso per cassazione che richiama attestazioni o altri documenti processuali deve riportarne il contenuto rilevante in modo sufficiente a consentire il controllo ex actis; in mancanza, la censura è inammissibile per violazione degli oneri di autosufficienza e specificazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio: tali norme sono violate nei casi in cui il giudice utilizzi prove non dedotte o illegittimamente disposte, disattenda prove legali o attribuisca efficacia di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento.
  • Il potere officioso del giudice del lavoro di ammettere prove indispensabili, anche in appello, presuppone che i fatti costitutivi siano stati puntualmente allegati o contestati e non può essere esercitato per colmare una carenza originaria di allegazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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