Cassazione Civile, Ordinanza n. 28111/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, emesso in sostituzione di un precedente atto impositivo annullato con sentenza passata in giudicato, con recupero a tassazione di maggior imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato dichiarato tardivo, perché i giudici di merito avevano ritenuto perfezionata la notifica per compiuta giacenza e decorrente il termine di impugnazione dal decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata informativa (CAD). Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 8 L. n. 890/1982, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per provare la ricezione della CAD, la sola produzione della copia della comunicazione o della sua spedizione, mentre sarebbe stato necessario depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD. Ha inoltre insistito sul fatto di non aver mai ricevuto la raccomandata informativa e di avere appreso dell'atto solo casualmente in occasione del ritiro di altro atto presso l'ufficio postale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la sentenza impugnata non aveva affatto affermato che fosse sufficiente la sola prova della spedizione della CAD, ma aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in caso di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento della notifica va data tramite l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Ha inoltre rilevato che dai documenti prodotti risultava effettivamente depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata CAD, dal quale emergeva l'avvenuta immissione in cassetta postale in data 4 gennaio 2019. Conseguentemente, essendo la notifica perfezionata il 14 gennaio 2019, il ricorso introduttivo proposto solo il 2 maggio 2019 era tardivo. Il ricorso è stato quindi rigettato e il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come vizio di nullità della sentenza per asserita violazione di norme processuali e costituzionali
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha escluso la violazione
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato dal ricorrente sul requisito di motivazione e giusto processo, senza riscontro di nullità
richiamato in tema di notificazione eseguita a mezzo posta
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
la Corte ha ribadito che, in caso di compiuta giacenza/irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento della notifica si dà mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la CAD
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
individua il termine di 60 giorni per l'impugnazione dell'atto tributario, decorso il quale il ricorso è tardivo
richiamato dalla resistente in via subordinata per la correzione della motivazione, non necessario ai fini della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In caso di notificazione postale diretta non consegnata per temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica va provato con l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la mera allegazione della spedizione se il documento prodotto non consente di verificare l'effettiva recapitatione della comunicazione.
- Il termine per impugnare l'atto tributario decorre, quando la notifica sia regolare e il plico resti in giacenza, dallo spirare del decimo giorno successivo all'invio della raccomandata informativa, restando irrilevante la data dell'effettivo ritiro del plico da parte del destinatario.
- La censura di nullità della sentenza non è fondata se il ricorso si basa su una lettura della decisione non corrispondente a quanto effettivamente affermato dal giudice di merito e se la prova documentale del perfezionamento notificatorio risulta comunque agli atti.
- In tema di impugnazione degli atti tributari, la tardività del ricorso determina l'inammissibilità nel merito dell'impugnazione e consente di definire la controversia senza esame delle ulteriori doglianze sostanziali sull'atto impositivo.
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