Cassazione Civile, Ordinanza n. 01513/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trattamento economico spettante durante le ferie a una pluralità di dipendenti con qualifica di macchinisti. In primo e secondo grado era stato accertato il diritto dei lavoratori a includere nella retribuzione feriale alcune voci previste dalla contrattazione aziendale: l’incentivo per attività di condotta oraria, l’indennità per attività di riserva e i compensi connessi all’assenza dalla residenza. La società, soccombente nei merito, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 10 d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe attribuito alla giurisprudenza UE un valore vincolante in modo errato e avrebbe applicato impropriamente la nozione di ferie retribuite; (2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e della disciplina collettiva aziendale, in particolare dell’art. 20.3 del contratto aziendale Trenord, assumendo che la contrattazione collettiva avesse escluso quelle voci dalla retribuzione feriale; (3) ulteriore violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, contestando l’idea che la retribuzione feriale debba coincidere con quella ordinaria e chiedendo in subordine rinvio pregiudiziale alla CGUE, sostenendo che basti una retribuzione non irrisoria e non dissuasiva, e che nel caso concreto i lavoratori avessero comunque fruito delle ferie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente tutti i motivi, richiamando un orientamento già consolidato su controversie analoghe e affermando il principio di fedeltà ai precedenti. Nel merito, ha ribadito che la nozione di retribuzione feriale, secondo l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretata dalla Corte di giustizia, comprende le voci pecuniarie collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore; ha considerato corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva verificato la natura tipica e continuativa delle indennità richieste e il loro rilievo non meramente marginale sul trattamento mensile, nonché la potenziale idoneità della loro esclusione a dissuadere dal godimento delle ferie. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza UE e comunque demandata alla valutazione del giudice nazionale nel caso concreto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti; è stato anche dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
La retribuzione dovuta nel periodo feriale deve essere sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria e comprendere le voci pecuniarie collegate alle mansioni e allo status professionale del lavoratore, così da non dissuaderlo dal fruire delle ferie.
È richiamato come norma interna di attuazione della disciplina europea sulle ferie retribuite, letta in coerenza con la direttiva 2003/88/CE.
art. 36 Cost.
È evocato a sostegno della garanzia di una retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo di ferie.
È richiamato quale disposizione nazionale sul diritto alle ferie retribuite, da interpretare in modo conforme alla disciplina sovranazionale.
art. 20.3 contratto aziendale Trenord
È invocato dalla società come clausola collettiva che avrebbe escluso alcune voci dalla retribuzione feriale; la Corte ne ammette una lettura non contrastante con la finalità della direttiva.
art. 54.2 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
Prevede gli incentivi per attività di condotta oraria e di riserva, ritenuti dalla Corte voci tipiche della mansione e quindi computabili nella retribuzione feriale.
art. 77 contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012
Disciplina i compensi correlati all’assenza dalla residenza, considerati dalla Corte collegati allo status professionale dei lavoratori.
art. 28 punto 2 lett. c c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie
Richiamato per evidenziare che le attività di scorta e di riserva erano ordinariamente previste dal contratto collettivo come attività di lavoro effettivo.
Applicato per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel periodo di ferie annuali retribuite, la nozione di retribuzione rilevante ai fini dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE include tutte le voci pecuniarie intrinsecamente collegate all’esecuzione delle mansioni e allo status personale/professionale del lavoratore, non soltanto la paga base.
- La contrattazione collettiva può disciplinare la retribuzione feriale, ma l’interpretazione delle clausole collettive deve essere compatibile con la finalità imperativa della disciplina europea, che vieta assetti retributivi tali da scoraggiare il lavoratore dal godere effettivamente delle ferie.
- La valutazione circa l’idoneità concreta di una decurtazione retributiva a esercitare un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se logicamente motivato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata più volte chiarita dalla giurisprudenza unionale e la soluzione dipenda soprattutto dall’accertamento del caso concreto da parte del giudice nazionale.
- Quando la Corte di cassazione si confronta con controversie seriali già decise in senso uniforme, può richiamare il principio di fedeltà ai precedenti quale strumento per garantire l’uniforme interpretazione della legge.
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