Cassazione Civile, Ordinanza n. 04390/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento tecnico preventivo instaurato da alcuni soggetti nei confronti di una società per verificare vizi di opere eseguite in base a un contratto di appalto. Con decreto del Tribunale veniva liquidato il compenso del c.t.u., con imputazione del costo anche alle parti che avevano promosso l'ATP. La società committente proponeva opposizione ex art. 15 d.lgs. 150/2011 e art. 170 d.P.R. 115/2002, contestando: la contemporanea liquidazione di vacazioni e compensi a parametri; l'eccessività delle vacazioni; l'applicazione dei compensi medi; la qualità dell'elaborato peritale e alcune voci di spesa; nonché il rimborso per l'ausiliario, ritenendo non provato il relativo apporto. Il Tribunale accoglieva parzialmente l'opposizione, eliminando il compenso per vacazioni e riducendo il rimborso per l'ausiliario, ma compensava integralmente le spese di lite per ritenuta reciproca soccombenza. In cassazione la società ricorrente censurava solo la compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per insussistenza della reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di interesse, osservando che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario il giudice verifica la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali e che il consulente non è tecnicamente una parte soccombente in senso sostanziale, poiché il suo diritto al compenso viene comunque riconosciuto. Ha inoltre precisato che l'accoglimento, anche solo parziale, di un'unica domanda di opposizione al quantum della liquidazione non integra reciproca soccombenza, ma al più può giustificare la compensazione delle spese nei limiti di legge. Tuttavia, poiché la società ricorrente, non essendo parte vittoriosa, non avrebbe comunque potuto ottenere la condanna alle spese in suo favore, ha escluso l'interesse a impugnare la statuizione sulla compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti costituite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del magistrato.
il ricorso avverso il decreto di liquidazione è qualificato come atto introduttivo di un procedimento contenzioso, non come impugnazione in senso tecnico.
art. 11 d.m. 30 maggio 2002
richiamato in relazione ai criteri di liquidazione dei compensi del consulente e alle contestazioni sull'applicazione di vacazioni e parametri.
le spese seguono la soccombenza; il sindacato di legittimità mira a verificare che le spese non siano poste, neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
la compensazione totale o parziale delle spese può essere disposta nei soli casi consentiti dalla norma; in presenza di accoglimento parziale di un'unica domanda la soccombenza reciproca non si configura automaticamente.
il giudice non può superare la somma richiesta, in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
l'interesse ad impugnare richiede una soccombenza sostanziale e un concreto vantaggio giuridico dalla riapertura del giudizio.
menzionato per la proposta di decisione accelerata e per la successiva decisione collegiale diversa dalla proposta, con rilievo anche ai fini dell'art. 96 c.p.c.
la definizione collegiale per ragioni diverse da quelle della proposta esclude la conformità necessaria per la condanna aggravata richiesta nella fase accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del magistrato, il ricorso non è una vera impugnazione, ma un procedimento contenzioso volto a verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, con il solo limite di non superare la somma richiesta.
- L'accoglimento parziale di un'unica domanda di opposizione al quantum della liquidazione non integra di regola reciproca soccombenza, perché l'ausiliario conserva comunque il diritto al compenso; la soccombenza reciproca richiede pluralità di domande contrapposte o pluralità di capi autonomi.
- Il consulente tecnico d'ufficio, nel giudizio sulla liquidazione del proprio compenso, non è tecnicamente parte soccombente in senso sostanziale ove il suo diritto al compenso venga comunque riconosciuto.
- L'interesse a impugnare presuppone una concreta utilità giuridica derivante dalla riforma della decisione; se la parte non potrebbe comunque conseguire un diverso regolamento delle spese, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
- Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese è limitato alla verifica che la parte totalmente vittoriosa non sopporti, neppure in parte, le spese di lite; la valutazione sull'opportunità della compensazione resta discrezionale nei limiti di legge.
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