Cassazione Civile, Ordinanza n. 31578/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2004, maturato da una contribuente che aveva cessato l'attività il 31 dicembre 2007. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il primo grado riconoscendo il diritto al rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 21 e 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere rimborsabile il credito IVA nonostante nel modello Unico 2005 fosse stata espressa la volontà di utilizzarlo in compensazione; (2) violazione degli artt. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 2697 c.c., deducendo la carenza di documentazione idonea a provare la spettanza del rimborso. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, in tema di IVA, l'istanza di rimborso del credito può considerarsi già proposta con la compilazione del quadro pertinente della dichiarazione annuale, che costituisce formale esercizio del diritto; il modello VR è solo un adempimento prodromico all'esecuzione del rimborso. In caso di eccedenza IVA alla cessazione dell'attività, il diritto al rimborso è regolato dall'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 ed è soggetto alla prescrizione decennale, non alla decadenza biennale di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la compilazione dichiarativa non escludeva il diritto al rimborso e che, comunque, non poteva negarsi il rimborso solo perché in dichiarazione era stata manifestata la volontà di compensazione, poiché in assenza di debito IVA non opera l'effetto estintivo di cui all'art. 1242 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese perché la parte vittoriosa è rimasta intimata.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La decadenza biennale è ritenuta applicabile solo in via sussidiaria e residuale, non ai rimborsi IVA conseguenti a cessazione dell'attività quando il diritto sia stato esercitato in dichiarazione.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato come parametro di censura sulla motivazione e sulla prova, ma i motivi sono stati respinti.
art. 38-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il modello VR è qualificato come adempimento prodromico all'esecuzione del rimborso, non come atto costitutivo dell'istanza.
art. 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l'eccedenza IVA alla cessazione dell'attività disciplina il diritto al rimborso, soggetto a prescrizione decennale.
Richiamato dal ricorrente sul piano dell'onere della prova; la Corte non ravvisa carenze decisive nella prova del diritto al rimborso.
La compensazione non può essere opposta per negare il rimborso se non è sorto un debito IVA estinguibile per compensazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per la dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In materia di rimborso del credito IVA, la compilazione del quadro della dichiarazione annuale destinato all'eccedenza rimborsabile integra formale esercizio del diritto al rimborso; la successiva presentazione del modello VR rileva solo come adempimento procedimentale per l'erogazione.
- Quando il credito IVA deriva dalla cessazione dell'attività, il relativo diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972, e non alla decadenza biennale dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, applicabile soltanto in via residuale.
- La scelta dichiarativa di indicare il credito in compensazione non esclude, di per sé, il diritto al rimborso se non vi è un debito IVA effettivamente estinguibile per compensazione.
- Le regole processuali e documentali non possono essere interpretate in modo da comprimere oltre misura il diritto al ristoro dell'IVA versata a monte, in coerenza con il principio di neutralità dell'imposta e con il diritto euro-unitario.
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